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SPECIALE COLLEGATO FINANZIARIA 2000 nr. 9/00 del 19.12.00

Sommario

I NUOVI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

IL COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2000 - i PARTE

 

I NUOVI redditi di collaborazione coordinata e continuativa

Con l’articolo 34 della legge n. 342 del 21 novembre 2000 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 novembre 2000 meglio nota come "collegato fiscale alla finanziaria 2000" viene introdotta una piccola rivoluzione sul trattamento fiscale dei compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Questo tipo di reddito che fino a tutto il 2000 viene considerato di Lavoro Autonomo, dal 1° gennaio 2001 sarà qualificato come reddito assimilato a quello di Lavoro Dipendente

Il riferimento di legge è la nuova lettera c-bis dell’articolo 47 del TUIR

Definizione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa

I tipici redditi di Collaborazione Coordinata e continuativa, che di seguito chiameremo per semplicità anche CoCoCo o semplicemente collaborazioni, sono quelli derivanti dall’attività di amministratore o di sindaco di società e dalla collaborazione a giornali e riviste. La legge individua però anche gli altri tipi di rapporti che come quelli tipici, hanno le caratteristiche di seguito illustrate.

l’assenza del vincolo di subordinazione;
il rapporto unitario e continuativo;
una retribuzione periodica prestabilita;
la mancanza di un’organizzazione di mezzi.

Inoltre:

  1. se l’oggetto delle collaborazioni rientra fra i compiti previsti nell’attività di lavoro dipendente oppure nell’oggetto dell’attività di lavoro autonomo, i compensi percepiti assumeranno rispettivamente la natura di reddito di lavoro dipendente o di reddito di lavoro autonomo.
  2. Le nuove norme non prevedono più tra i caratteri essenziali della collaborazione coordinata e continuativa la natura intrinsecamente artistica o professionale della prestazione stessa, con la conseguenza che potranno rientrare nell’ambito delle collaborazioni anche attività manuali ed operative. In questo senso l’interpretazione ministeriale è ampia per cui dovrebbero rientrare nel nuovo regime delle CoCoCo anche prestazioni come ad esempio il servizio di pulizia svolto da una singola persona oppure il lavoro del pony express, sul punto è opportuno attendere anche il parere dell’INPS per evitare rischi di contestazione sulla qualifica del rapporto.

Trattamento ai fini iva

In generale le CoCoCo non rientrano fra le prestazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, per istaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non è necessario tenere le scritture contabili.

L’unico caso in cui dette prestazioni sono soggette a Iva si verifica quando la prestazione rientra nell’oggetto dell’attività del professionista che la presta (es. incarico di amministratore o sindaco svolto da un commercialista) in questo caso il servizio prestato segue il trattamento fiscale dei normali compensi professionali, in quanto rientrante nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale.

In tutti gli altri casi il collaboratore non ha nessun obbligo di assoggettare a iva il compenso percepito.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Alle collaborazioni (non rientranti nell’attività professionale o non riconducibili al rapporto di lavoro dipendente) si rendono applicabili le stesse regole che l’art. 48 del TUIR detta per i redditi da lavoro dipendente, questo significa che:

Il reddito è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti dai collaboratori, anche sotto forma di erogazioni liberali.
Per determinare i compensi percepiti si applicherà il criterio di cassa intendendosi (come per i dipendenti) incassate nell’anno le somme percepite entro il giorno 12 dell’anno successivo. (norma che riteniamo applicabile da gennaio 2002).
Non si applica più la deduzione forfetaria di reddito, prevista nella misura del 5% sui redditi fino a 100 milioni o 6% sui redditi fino a 40 milioni con solamente il reddito dell’abitazione principale non superiore a 1,8 milioni di lire.
Spettano le detrazioni per lavoro dipendente (Art. 13 TUIR) calcolate in proporzione alla durata del contratto.

Sono esclusi dall’imponibile, quindi non costituiscono reddito per il collaboratore:

Le erogazioni liberali concesse in occasione di ricorrenze o festività a favore della generalità dei collaboratori entro l’importo annuo di lire 500.000.
I sussidi occasionali corrisposti in occasione di particolari esigenze personali o familiari (matrimonio, lutto ecc.)
Le prestazioni della mensa aziendale o i relativi servizi sostitutivi entro il limite di 10.240 lire al giorno
Le prestazioni di trasporto collettivo dall’abitazione alla sede di lavoro
Le somme percepite per la frequenza ad asili nido, colonie climatiche e per borse di studio a favore dei familiari.
L’utilizzo di opere o servizi (art. 65 c.1 TUIR) per finalità di istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria
L’autoveicolo assegnato al collaboratore per svolgere l’incarico assegnatogli e anche per scopi personali privati, costituirà per il collaboratore reddito nella misura pari a 30% del costo chilometrico (Aci) su una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km. Tale valore andrà proporzionato ai giorni di utilizzo promiscuo nell’anno. Le eventuali somme (iva compresa) addebitate al collaboratore per l’utilizzo privato del mezzo diminuiranno o azzereranno il valore convenzionale di reddito.
E’ applicabile la normativa delle stock options. Vale a dire le assegnazioni di azioni ai dipendenti, perciò anche gli amministratori e i sindaci di società (se il relativo incarico non è riconducibile all’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata) potranno usufruire delle agevolazioni fiscali previste per queste assegnazioni. Di tali agevolazioni i collaboratori potranno beneficiare già dall’anno 2001, ancorché le assegnazioni delle azioni siano state deliberate nell’anno 2000.
Anche il trattamento fiscale dei rimborsi per spese di viaggio alloggio e vitto, sostenute dai collaboratori coordinati e continuativi, subirà sostanziali modifiche. Se l’articolo 50, comma 8, del TUIR, applicabile fino alla fine del 2000 prevede l’esclusione dalla base imponibile dei rimborsi per le spese documentate, corrisposte al collaboratore per prestazioni rese fuori dal comune di residenza (del collaboratore), dal 2001, sarà applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la disciplina delle trasferte (art. 48, c. 5 TUIR) pertanto il collaboratore chiamato a svolgere una attività fuori dalla sede naturale in cui è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro potrà godere della esenzione da tassazione delle spese di viaggio e/o trasporto rimborsate e delle indennità di trasferta fino all’importo massimo giornaliero pari a lire 90.000 elevato a 150.000 lire per le trasferte all’estero, detti limiti di esenzione sono ridotti di 1/3 o di 2/3 se sono rimborsate o sostenute dal committente rispettivamente: 1) le spese di vitto o alloggio; 2) sia le spese di vitto che quelle di alloggio. In alternativa è possibile rimborsare in esenzione da tassazione le spese di viaggio e/o trasporto e quelle di vitto e alloggio col sistema a piè di lista. Non potranno più essere esenti da tassazione per il collaboratore i rimborsi delle spese sostenute per raggiungere autonomamente la sede di lavoro.

Ritenute sui redditi di CoCoCo assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ai redditi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi non verrà più applicata la ritenuta del 20 per cento prevista fino a fine 2000, ma una ritenuta (cod. tributo 1001) calcolata sulla base dell’aliquota propria degli scaglioni di reddito corrispondenti al reddito complessivo del collaboratore stesso.

In base all’articolo 24 del DPR n. 600 del 1973, pertanto, il committente che effettua le ritenute dovrà entro il 28 febbraio dell’anno successivo, o alla data di cessazione del rapporto, effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo dei compensi, tenendo conto delle detrazioni spettanti. Egli dovrà quindi rilasciare una certificazione (Mod. CUD), recante, tra l’altro, l’indicazione delle detrazioni applicate sulla base della durata del rapporto di collaborazione.

Sulle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione, si applica una ritenuta d’acconto, in misura fissa, del 20 per cento.

I redditi da CoCoCo corrisposti a soggetti non residenti sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento, salvo diverse convenzioni internazionali.

Normativa Inps

Resta confermato l’assoggettamento al contributo INPS del 10 o del 13% a seconda che il collaboratore goda o meno di altra copertura previdenziale.

Un terzo del contributo Inps rimane a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente.

In questo caso si crea il problema di determinazione della base imponibile in quanto il contributo inps si dovrebbe calcolare sull’imponibile fiscale e l’imponibile fiscale si calcola deducendo il contributo inps, sembrerebbe quindi che si debba risolvere una equazione a due incognite.

Sul punto è sicuramente indispensabile un chiarimento da parte dell’Istituto di Previdenza, molto probabilmente verrà tuttavia confermata l’applicazione delle regole dell’art. 48 del TUIR per cui sul compenso lordo si dovrebbe calcolare il contributo previdenziale, quanto di seguito scriveremo segue quest’ultima interpretazione.

Normativa Inail

I compensi in argomento sono eventualmente soggetti alla contribuzione I.N.A.I.L. nel caso in cui l’attività svolta dal collaboratore sia soggetta all’obbligo assicurativo secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965.

Ricordiamo che, per i titolari di rapporti di CoCoCo, l’obbligo decorre dal 16.03.2000 e prevede il pagamento di un premio calcolato, nell’ambito dei minimali e massimali di rendita, in base all’aliquota applicata alla generalità dei lavoratori del committente, soggetti al medesimo rischio cui è soggetto il collaboratore.

Inoltre il committente può rivalersi sul collaboratore per un terzo del contributo dovuto all’INAIL mentre il premio andrà versato all’Istituto in occasione dell’autoliquidazione.

La facoltà di rivalsa da parte del committente, pone ulteriori dubbi sulla determinazione dell’imponibile fiscale del compenso; non ci resta che auspicare l’emanazione di una circolare esplicativa in tempo utile per le prime erogazioni del 2001.

Esempio di calcolo del nuovo compenso di CoCoCo applicabile dal 1.1.2001

Con la tabella che segue cercheremo di riassumere le modalità di determinazione del compenso netto spettante ai collaboratori coordinati e continuativi, ci riserviamo di modificare il prospetto a seguito di eventuali diverse e nuove interpretazioni.

Descrizione

RIF.TO

Calcolo

Importi

Compenso Lordo

A

   

Contributi Inps su compenso lordo 10 o 13%

B

   

Contr. Inail (variabile a seconda del rischio) (*)

C

   

Totale contributi Inps Inail

D

B+C

 

Quota 1/3 a carico del collaboratore

E

D:3

 

Imponibile fiscale

F

A-E

 

Imposta lorda (§)

G

Tabella irpef

 

Detrazioni

H

Tabella Detraz

 

Imposta netta trattenuta

I

G-H

 

Netto pagato

L

F-I

 

(§)Le addizionali si applicano solo in occasione del conguaglio di fine anno o in caso di cessazione del rapporto.

(*) Sarebbe opportuna la conferma ministeriale circa il fatto che i contribuiti Inps e i premi Inail non costituiscono reddito per il collaboratore.

Il collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 – i parte

Come noto il collegato fiscale è un provvedimento di legge che accompagna ogni anno le disposizioni della legge finanziaria, di solito viene approvato agli inizi dell’anno, quest’anno però il provvedimento collegato alla finanziaria 2000, ha subito uno slittamento tale, da venire approvato al ridosso della legge finanziaria dell’anno successivo, quindi al ridosso della finanziaria 2001.

Le nuove disposizioni dettate dal provvedimento in oggetto, che di seguito chiameremo anche semplicemente "collegato", sono innumerevoli e spaziano in altrettanti vari argomenti.

Il collegato è stato approvato nella legge n. 342 del 21 novembre 2000 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 le relative norme, salvo diversa indicazione entrano in vigore il 10 dicembre 2000.

Di seguito riportiamo la prima parte dell’indice degli argomenti per poi proseguire con il commento dei singoli articoli.

 

 

DESCRIZIONE

COMMENTATO

Art. 1 - Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell’imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell’evasione e dell’elusione

SI

Art. 2 - Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio.

SI

Art. 3 - Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa (c.d. "agevolazione Visco")

SI

Art. 4 - Norma interpretativa in materia di opzioni

SI

Art. 5 - Disposizioni in materia di redditi d’impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994

SI

Art. 6 - Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467.

SI

Art. 7 - Modifica all’art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate.

CENNO

Art. 8 – Conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale

NO

Art. 9 - Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio

SI

Art. da 10 a 16 – Rivalutazione dei beni delle imprese

RINVIO

Artt. da 17 a 21 - L’affrancamento dei valori fiscalmente sospesi in conseguenza dei conferimenti disciplinati dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dall’articolo 4 del d.lgs. 8 ottobre1997, n. 358

CENNO

Art. 22 - Fondo di copertura di rischi su crediti

SI

Art. 23 - Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti

SI

Art. 24 - Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari

CENNO

Art. 25 - Deposito di titoli esteri presso depositari centralizzati non residenti

CENNO

Art. 26 - Disposizioni per agevolare il rimborso d’imposta ai soggetti non residenti

CENNO

Art. 27 - Disposizioni in materia in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali

NO

Art. 28 - Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

SI

Art. 29 - Utilizzo del credito d’imposta per i comuni

NO

Art. 30 - Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici

SI

Art. 31 - Spese di assistenza specifica

SI

Art. 32 - Disposizioni in materia di spese veterinarie

SI

Art. 33 - Restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base

SI

Art. 34 - Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa

SI

Art. 35 - Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

NO

Art. 1 - Redditi di imprese estere partecipate e applicazione dell’imposta ai non residenti

E’ istituito il nuovo art. 127bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevedendo che i redditi derivanti da partecipazioni di controllo in società, impresa o ente residente in uno stato a bassa fiscalità (paradiso fiscale) dovranno essere dichiarati dal soggetto residente con riferimento alla data di chiusura del bilancio della società estera posseduta, su tali redditi tassati separatamente e comunque con aliquota non inferiore al 27%, sono ammesse in detrazione le imposte pagate in via definitiva, dal soggetto estero controllato.

Naturalmente, quando gli utili saranno effettivamente distribuiti, gli stessi non concorreranno alla formazione del reddito del soggetto italiano in quanto già sottoposti a tassazione.

Finora tali redditi si dichiaravano solo al momento dell’effettiva distribuzione degli stessi acquisendo così il vantaggio di una bassa tassazione, in assenza di distribuzione effettiva degli utili.

Riepiloghiamo con una tabella l’argomento.

Soggetti Interessati

Persone fisiche, società di persone e di capitali ecc. (esclusi solo i non residenti)

Condizione

Possiedono direttamente o indirettamente, tramite società fiduciaria a per interposta persona, quote di maggioranza o esercitano solo influenza dominante, in forza di vincoli contrattuali, in società residenti in paesi a bassa fiscalità

Si considerano a bassa fiscalità

Quei paesi che saranno identificati da apposito decreto ministeriale e nei quali il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia o non c’è un adeguato scambio di informazioni.

Imputazione del reddito a chi detiene la quota di controllo

A decorrere dalla chiusura dell’esercizio o rendiconto del soggetto estero controllato

In ambito internazionale la situazione di controllo in società estera è chiamato "CFC" ovvero (controlled foreign companies) tale termine è oramai entrato nel linguaggio corrente per descrivere la situazione qui commentata, operante anche in presenza di Convenzioni che non contengano apposite clausole dirette a salvaguardare l’applicabilità della normativa CFC.

Le norme in esame possono essere disapplicate:

se il soggetto residente dimostra che il soggetto estero in regime fiscale privilegiato, esercita effettivamente un’attività industriale o commerciale nello Stato ove ha sede.
quando il soggetto residente, che controlla il "soggetto estero partecipato", dimostra che dalla partecipazione non deriva l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori con trattamenti fiscali privilegiati

Per poter dimostrare l’inapplicabilità della norma il contribuente dovrà interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria, attuando la procedura di interpello prevista dall’articolo 11 dello Statuto del Contribuente (vedi prec. Notiziario n. 7/2000 del 1.9.2000)

Modifiche alla deducibilità dei costi

Il nuovo comma 7-bis dell’art. 76 del TUIR prevede che non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e imprese domiciliate fiscalmente in paesi extracomunitari a fiscalità privilegiata, questa disposizione non si applica se il soggetto residente dimostra che il soggetto nello Stato o territorio con regime privilegiato esercita effettivamente un’attività industriale o commerciale nello Stato ove ha sede, in questo caso, i costi saranno deducibili a condizione che siano indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi.

Prima di emettere una avviso di accertamento, l’amministrazione deve concedere al contribuente la possibilità di fornire prova entro 90 giorni delle condizioni di non applicabilità della norma che non riconosce deducibili tali costi. La mancata accettazione delle prove fornite dovrà essere motivata nell’atto di accertamento.

La nuova norma amplia la portata delle misure antielusive a tutti i rapporti con imprese (non solo società) situate in Paesi a regime fiscale privilegiato, a nulla rilevando l’esistenza di qualsiasi legame di controllo.

La disposizione appena commentata, relativa alla indeducibilità dei componenti negativi di reddito non si applica alle operazioni soggette al nuovo regime di tassazione del reddito delle CFC.

Nuove disposizioni in materia di società "madre figlia"

E’ modificato l’art. 96-bis del TUIR inserendo il comma 2-ter, che prevede la possibilità di applicare le norme sul trattamento dei dividendi provenienti da società "figlie", (percentuale di partecipazione nel capitale non inferiore al 25 per cento detenzione della stessa ininterrottamente per almeno un anno) precedentemente previsto per determinate tipologie di società residenti in Paesi dell’Unione Europea, anche agli utili derivanti da società site in altri Stati, non aventi un regime di tassazione privilegiato, da individuare con appositi decreti ministeriali.

Rimane invece confermato il regime impositivo previsto dall’articolo 96 del TUIR per i dividendi di fonte estera, provenienti cioè da società estere site in Paesi che non abbiano un regime fiscale privilegiato, che siano "collegate" ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; vale a dire società sulla quale la società italiana eserciti un influenza notevole (esercizio di almeno un quinto dei diritti di voto o di un decimo se la società è quotata in borsa).

Entro 9 mesi dall’entrata in vigore della legge in commento, il Ministro delle finanze con apposito decreto stabilirà le disposizioni di attuazione delle norme sulle CFC, nonché le modalità e i termini per l’interpello, da parte delle imprese già operanti, alla data del 10 dicembre 2000, negli Stati o territori con regime fiscale privilegiato.

Le nuove norme sulle CFC, le modifiche apportate all’articolo 76 e le modifiche apportate all’articolo 96-bis si applicheranno ai redditi relativi e agli utili agli utili percepiti nel periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti che saranno emanati dal ministero delle finanze.

Art. 2 - Disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio.

Modificando l’articolo 103 bis del TUIR è stato introdotto l’obbligo di adottare i criteri di valutazione delle operazioni "fuori bilancio" previsto per gli enti creditizi e finanziari dal 1° comma dell’art. 103bis del TUIR, anche per tutti i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio.

Le operazioni fuori bilancio sono riferibili a contratti già stipulati alla chiusura dell’esercizio ma che non sono stati ancora eseguiti dai contraenti o che comunque hanno dato luogo a diritti e obblighi non immediatamente iscrivibili tra le attività e le passività.

Resta quindi obbligatorio per gli enti creditizi e finanziari valutare le operazioni fuori bilancio, in corso alla data di chiusura dell’esercizio secondo i criteri di cui all’art. 103-bis del TUIR, mentre per tutti gli altri contribuenti tenuti all’approvazione del bilancio, l’applicazione dei criteri in parola si rende obbligatoria solo se abbiano scelto di valutare tali operazioni nei conti annuali.

Queste disposizioni decorrono dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 purché non siano già trascorsi i termini di presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi.

Art. 3 - Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa (c.d. "agevolazione Visco").

Con questo articolo viene modificata la "legge Visco" che come noto prevede una tassazione ad aliquota ridotta (19%) per le aziende che incrementano il loro patrimonio e che investono in beni strumentali, ecco le novità:

È possibile utilizzare nel secondo dei due periodi d’imposta in cui è applicabile la Visco (periodo d’imposta in corso al 18 maggio 1999 e successivo), gli ammontari degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili a riserve, che nel primo periodo d’imposta non hanno potuto rilevare ai fini dell’agevolazione.

Il valore degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili a riserva, riferiti al secondo periodo d’imposta, non potranno quindi essere ulteriormente utilizzati negli esercizi successivi.

La regola era già stata anticipata con la circolare ministeriale n. 51/E del 20.03.2000 pertanto nei secondi periodi d’imposta (normalmente anno 2000) sarà possibile riportare le eccedenze di investimenti e di incremento di patrimonio netto non utilizzate nel primo periodo, perché ad esempio un parametro eccedeva rispetto all’altro, o perché il reddito imponibile era incapiente.

La Circolare ministeriale n. 207/E del 16.11.2000 riporta il come esempio il caso di una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che presenta la seguente situazione:

Investimenti agevolabili netti operati nel 1999 £. 1.000.000

Incrementi di patrimonio al netto dei decrementi operati nel 1999 £. 900.000

Importo massimo agevolabile £. 900.000

Reddito d’impresa £. 700.000

Importo agevolato £. 700.000

l’importo massimo agevolabile nel 1999 ammontava a £. 700.000 in quanto pari al reddito d’impresa, di conseguenza l’importo relativo agli incrementi di patrimonio realizzati e non utilizzati nel 1999 per incapienza, pari a £. 200.000 (900.000 - 700.000), può essere utilizzato nel determinare l’importo massimo agevolabile nel periodo d’imposta 2000.

Ugualmente, potrà essere utilizzata nel 2000 la differenza di £. 300.000 (1.000.000 - 700.000) relativa agli investimenti agevolabili netti, non utilizzata nel 1999 perché eccedente rispetto all’incremento patrimoniale e al reddito d’impresa.

Novità nella determinazione degli investimenti e nel calcolo degli incrementi di patrimonio netto

Con la norma in commento si è inteso rendere ulteriormente appetibile l’agevolazione prevedendo che:

rientrano nel calcolo dell’agevolazione anche gli investimenti iniziati in precedenti periodi d’imposta, conteggiando però solo la parte eseguita nei periodi agevolabili (esercizio in corso al 18 maggio 1999 e successivo). Potranno quindi essere riportati gli importi relativi ad investimenti effettuati nel periodo di imposta in corso al 18 maggio 1999, ma non computati ai fini dell’agevolazione in esame in quanto iniziati in esercizi precedenti.
i conferimenti in denaro per il secondo periodo d’imposta (2000 normalmente) rilevano per il loro intero ammontare e non devono essere riproporzionati in base alla data di effettuazione dei versamenti (100 milioni versati al 1° luglio con la precedente regola, rilevavano per la metà in quanto versati a metà anno). Il meccanismo di calcolo dei conferimenti in denaro che non tiene conto del conteggio per giorni ha rilevanza anche nel riporto in avanti delle eccedenze degli incrementi di patrimonio netto.
tra gli investimenti in beni strumentali nuovi, che rilevano ai fini dell’agevolazione, oltre alla categoria catastale D/1 già prevista, sono stati inseriti anche gli immobili di categoria D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri, cinema, sale per concerti, spettacoli, arene, parchi giochi e zoo safari) e D/8 (immobili strumentali utilizzati specificamente per il commercio),.
i beni devono essere utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio della propria impresa, escludendo in tal modo quelli dati in godimento a terzi a qualsiasi titolo.
concorrono all’agevolazione anche i beni immobili costituenti impianti e gli impianti in corso di costruzione, sia se realizzati in economia che in appalto, purché al momento del completamento degli stessi sia verificabile la loro destinazione esclusivamente all’esercizio dell’impresa.

Disposizioni antielusive

Per evitare abusi nell’utilizzo dell’agevolazione in parola è previsto che:

i beni oggetto di investimento rilevano ai fini dell’agevolazione solo se rimangono nel patrimonio dell’impresa almeno per i due periodi d’imposta successivi a quello in cui l’investimento è effettuato;
si perde l’agevolazione se il bene viene ceduto a terzi, destinato al consumo personale o familiare dell’imprenditore, assegnato ai soci o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero indirizzato a strutture produttive ubicate al di fuori del territorio dello Stato.
i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utile a riserva rilevano a condizione che non si effettuino distribuzioni ai soci di patrimonio netto entro il secondo periodo successivo a quello in cui è avvenuta la capitalizzazione.

Al verificarsi delle ipotesi descritte, nel periodo d’imposta nel quale i beni stessi sono stati ceduti o il patrimonio netto è stato assegnato, si dovrà in sede di dichiarazione dei redditi, ricalcolare il reddito "agevolato" determinando la maggiore imposta dovuta. Tale imposta dovrà essere corrisposta, entro il termine di versamento a saldo delle imposte dovute per il medesimo periodo.

l’importo corrispondente alla maggiore imposta liquidata, affluirà al canestro A e dovrà essere ridotto il canestro B originariamente alimentato da imposte virtuali non spettanti.

Il ricalcolo del reddito avviene riducendo l’importo degli investimenti dell’anno agevolato di riferimento, di un importo pari alla differenza tra il corrispettivo conseguito o il valore normale dei beni e i costi sostenuti nel medesimo periodo d’imposta per il reinvestimento in altri beni agevolabili.

Anche con riferimento all’incremento di patrimonio netto è prevista la rideterminazione del reddito agevolato se il decremento del patrimonio, derivante dall’attribuzione a qualsiasi titolo, ai soci o all’imprenditore, non sia interamente compensato da un corrispondente aumento patrimoniale

Il ministero nel commentare quali siano le "cessioni" di beni che determinano il venire meno dell’agevolazione e la conseguente necessità di rideterminare il reddito da assoggettare ad aliquota ridotta, precisa che:

è da considerarsi rilevante, ai fini della perdita del beneficio, qualsiasi cessione (anche a seguito di conferimento), assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero destinazione a strutture produttive ubicate al di fuori del territorio dello Stato, del singolo bene acquisito inizialmente ed in relazione al quale si è beneficiato della norma agevolativa.
qualora oggetto della cessione non sia il singolo bene "agevolato" ma l’intera azienda comprensiva del bene medesimo, l’operazione stessa non comporta la perdita dell’agevolazione, in quanto il successivo trasferimento del bene rientra in un più ampio contesto di riorganizzazione aziendale non contrario alla ratio della norma, volta a contrastare fenomeni di immissione temporanea dei beni nell’impresa al solo fine di fruire dell’agevolazione. L’amministrazione finanziaria ha comunque il potere (art. 37-bis, c. 3, DPR n. 600/73) di disconoscere l’agevolazione, in presenza di atti - facenti parte di un disegno elusivo - cui conseguono trasferimenti di aziende, effettuati senza valide ragioni economiche ed al solo fine di aggirare il divieto posto dalla norma.
Con l’introduzione della norma antielusiva in commento vengono meno le condizioni dell’entrata in funzione del bene previsto per i beni ammortizzabili dall’art. 67 del TUIR. non potendosi verificare che un medesimo bene possa venire computato ad incremento degli investimenti agevolabili di più soggetti, secondo l’amministrazione finanziaria, in luogo del momento di entrata in funzione del bene, assume rilievo il momento di acquisizione dei beni da individuarsi in base ai criteri di competenza (art.75 del TUIR).

Utili distribuiti dalle società che fruiscono di esenzioni ai sensi della legge n.64 del 1986.

Per tutti gli esercizi, anche successivi al periodo in corso al 31 dicembre 1999 gli utili distribuiti dalle società che usufruiscono dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 (investimenti nel mezzogiorno), possono non concorrere alla formazione del reddito imponibile dell’impresa se utilizzati per la copertura o la riduzione di perdite ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 102 del TUIR.

Stampa dei registri contabili, maggiori termini

Novità importante, la stampa delle operazioni riferite a registri contabili tenuti con il computer, può avvenire sino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi. In pratica tutte le operazioni contabili di un anno possono essere stampate sui relativi registri entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, viene così superata l’assurda norma che prevedeva l’obbligo di stampare entro 60 giorni le operazioni degli ultimi due mesi dell’anno.

Regolarizzazione delle società di fatto o irregolari

E’ possibile regolarizzare, entro il 28 febbraio 2001, le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000, in snc o in sas secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74 della predetta legge n. 662 (vedi nostro notiziario n. 2/1997 speciale finanziaria).

Art. 4 - Norma interpretativa in materia di opzioni

L’articolo 1 del DPR. 10 novembre 1997, n. 442, relativo alla disciplina delle opzioni in materia di IVA e di imposte dirette, stabilisce il principio secondo cui l’opzione e la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili si desumono anche da comportamenti concludenti (tenuta di comportamenti che presuppongono la scelta di un determinato regime contabile) del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

L’articolo in commento prevede che la regola del comportamento concludente sia applicabile anche ai periodi antecedenti la sua emanazione, quindi anche per i comportamenti adottati prima del 7 gennaio 1998, data di entrata in vigore del DPR. n. 442 del 1997.

Di conseguenza l’adozione di un determinato regime di determinazione dell’imposta o di un determinato regime contabile è da ritenersi valida, anche se non sia stata formalmente comunicata all’ufficio competente, non si procederà comunque alla restituzione di imposte e sanzioni già pagate.

Art. 5 - Disposizioni in materia di redditi d’impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994

L’articolo in commento chiarisce che i contributi Statali in sostituzione dei finanziamenti, contestualmente estinti, previsti dal D.L. n. 691/94, convertito con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono da considerare contributi in conto capitale.

Si tratta dei finanziamenti destinati alle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994.

La qualificazione di tali finanziamenti come contributo in conto capitale comporta che i medesimi contributi non concorrono alla formazione del reddito d’impresa del soggetto che li riceve.

Art. 6 - Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze

L’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze derivanti dalle operazioni di conferimento o cessione di azienda, cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento, imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione, passa dal 27 al 19 per cento.

Al vantaggio della minore aliquota si contrappone però l’eliminazione della possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva finora infatti era prevista la ripartizione delle imposte dovute in un massimo di cinque quote annuali, il versamento dovrà dunque essere effettuato in unica soluzione in occasione del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in cui è stata realizzata la plusvalenza o hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione".

La riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva modifica di conseguenza la base di calcolo su cui calcolare il credito d’imposta limitato (C.D. canestro B) formato dall’ammontare delle imposte virtuali corrispondenti al 58,73 per cento di quella parte del reddito che si considera non assoggettata a tassazione, pari al 48,65 per cento del totale.

Il ministero precisa che, ai fini della memorizzazione del cosiddetto "canestro B", l’ammontare del reddito considerato esente (48,65 per cento del reddito agevolato) non può superare il valore dell’utile d’esercizio. Qualora ciò avvenisse la società dovrà computare, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta limitato, soltanto il 58,73 per cento dell’importo di detto utile.

Operazioni di sollecitazione all’investimento

Col comma 1, lett. b), dell’art. 6 in commento, si allarga il regime di imposizione sostitutiva nei confronti delle imprese che intendano avvalersi della disciplina di sollecitazione all’investimento, di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 58/98) ed effettuino, la cessione delle partecipazioni di controllo o collegamento (art. 2359 cc.), attraverso un’offerta pubblica di vendita.

Con la norma in commento che rileva solo per le cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di sollecitazione all’investimento, si riconosce l’applicazione dell’imposta sostitutiva anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni di collegamento o di controllo, ovvero di partecipazioni che comportino per l’offerente la perdita del controllo, indipendentemente dalla acquisizione del collegamento o del controllo da parte dei singoli aderenti all’offerta.

Le disposizioni in parola, si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 10.12.1000. Questo criterio vale per le fusioni e le scissioni, nonché per le cessioni, le permute e i conferimenti posti in essere nel periodo in parola. Pertanto possono usufruire di tale beneficio i soggetti che siano ancora nei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Conferimento e cumulo del possesso

Il comma 4 dell’art. 6 in commento introduce, nella prima parte, il principio del cumulo del possesso di aziende ricevute in seguito alle operazioni di conferimento di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 358/97. In tal modo le aziende conferite mantengono presso la società conferitaria l’anzianità che avevano presso la conferente.

Ciò rappresenta un indubbio vantaggio, in caso di alienazione dell’azienda, se si pensa che il decorso del tempo è rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 358/97, e della rateizzazione, di cui all’articolo 54, comma 4, del TUIR.

La seconda parte del comma in esame si riferisce alle partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui all’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 358/97 e dai soggetti che hanno effettuato le operazioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 544. Quest’ultimo attiene alle operazioni di fusione e scissione intracomunitarie; ai conferimenti intracomunitari di aziende; alle permute ed ai conferimenti intracomunitari di azioni.

Al riguardo la norma prevede che le partecipazioni ricevute in cambio delle aziende e delle partecipazioni conferite si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui erano iscritti i beni dell’azienda conferita o le partecipazioni date in cambio. Nel caso di scambio di partecipazioni ciò vale solo se quelle conferite erano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio della conferente.

Art. 7 Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate.

L’articolo che non commentiamo, riguarda la ritenuta applicabile sul risultato della gestione dei fondi comuni di investimento riferibile a partecipazioni detenute da Organismi di investimento collettivo.

Art. 8 – Conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale

L’argomento è specifico, se ne omette il commento.

Art. 9 - Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio

Si prevede che gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve costituenti il patrimonio netto, dal Conai e dai consorzi di filiera, non concorrono alla formazione del reddito imponibile a condizione che le riserve non siano distribuite ai consorziati, neanche in caso di scioglimento.

Art. da 10 a 16 – Rivalutazione dei beni delle imprese

Tratteremo il tema della Rivalutazione dei beni delle imprese, in modo dettagliato, nel prossimo notiziario.

Artt. da 17 a 21 - L’affrancamento dei valori fiscalmente sospesi in conseguenza dei conferimenti disciplinati dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dall’articolo 4 del d.lgs. 8 ottobre1997, n. 358.

Gli articoli da 17 a 21 del "collegato" afferiscono a particolari disposizioni per l’affrancamento dei valori fiscalmente sospesi in conseguenza dei conferimenti disciplinati dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli enti creditizi (legge Amato).

Artt. 22 23 - Fondo di copertura di rischi su crediti delle banche

La norma riferita agli enti creditizi e finanziari (banche) consente di ridurre il fondo rischi su crediti trasferendolo al fondo per rischi bancari generali, in questo modo nel caso il fondo avesse raggiunto la capienza massima (5% del valore dei crediti iscritti in bilancio ) sarà possibile effettuare ulteriori accantonamenti.

L’operazione comporta il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEG e IRAP pari al 19%.

E’ previsto inoltre per gli enti creditizi e finanziari che:

la quota massima annuale deducibile relativa alle svalutazioni ed agli accantonamenti è elevata dallo 0,5 allo 0,6%;
l’aumento da sette a nove anni, del periodo di tempo in cui dedurre le svalutazioni che eccedono il limite di cui sopra

Artt. 24 25 e 26 - Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari, Deposito di titoli esteri presso depositari centralizzati non residenti, Disposizioni per agevolare il rimborso d'imposta ai soggetti non residenti

Le disposizioni dei tre articoli di cui al titolo prevedono:

  1. Una sanatoria per i sostituti d’imposta e per gli intermediari che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria. La regolarizzazione si effettua versando entro dicembre 2000 le imposte a suo tempo non versate maggiorandole degli interessi legali (2,5% fino al 31.12.2000 e 3,5% dal 1.1.2001).
  2. La non assoggettabilità a imposta sostitutiva (12,5%) dei proventi dei titoli depositati dalle banche centrali presso i soggetti di cui ad apposita lista della BCE
  3. La possibilità per le società di gestione dei Fondi Comuni di Investimento di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva in un massimo di undici rate, al netto dei rimborsi nei confronti dei non residenti.

Art. 27 - Disposizioni in materia in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali

omissis

Art. 28 - Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’articolo in commento riordina la disciplina connessa all’addizionale irpef, in particolare segnaliamo:

le deliberazioni comunali di variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF entrano in vigore alla data della pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale pertanto sostituti sono tenuti ad applicare la nuova aliquota di compartecipazione solo dopo detta pubblicazione.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve avvenire per estratto entro 30 giorni dalla data di affissione all’albo pretorio secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

I comuni possono deliberare entro il 31 dicembre la variazione di aliquota da applicarsi a partire dall’anno successivo, la stessa non può complessivamente superare 0,5 punti percentuali.

per l’anno 2000, la variazione dell’aliquota di compartecipazione è efficace se la delibera del comune dove risiede il contribuente sia stata pubblicata, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Per l’anno 1999 restano valide le variazioni dell’aliquota di compartecipazione, anche se adottate successivamente al termine del 31 marzo 1999, purché deliberate entro il 30 aprile 1999.

I lavoratori dipendenti ed assimilati, che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni 1999 e 2000, prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle delibere di variazione delle aliquote di compartecipazione, dovranno pagare l’addizionale provinciale e comunale all’IRPEF presentando la dichiarazione dei redditi.

Non sono sanzionabili i sostituti d’imposta per le violazioni afferenti l’addizionale, commesse prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle delibere di variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 28 in esame, a decorrere dal 1999, anche l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se d’importo non è superiore a ventimila lire.

Art. 29 - Utilizzo del credito d’imposta per i comuni

omissis

Art. 30 - Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici

Sono deducibili dal reddito complessivo già dal 2000, i contributi obbligatori (entro un massimo di L. 3.000.000 annue ) versati per gli addetti ai servizi domestici e per l’assistenza personale o familiare (colf, baby sitter ecc).

Art. 31 - Spese di assistenza specifica

I compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature mediche, attività riabilitativa) già dal 2000 sono parificate elle spese mediche e quindi danno diritto alla detrazione d’imposta, già prevista per le spese sanitarie nella misura del 19 per cento sulla parte di spesa eccedente le 250.000 lire.

È riconosciuto inoltre, il diritto alla detrazione d’imposta per le spese sanitarie (art.13-bis, comma 1, lettera c) del TUIR) e sostenute nell’interesse dei familiari indicati nell’articolo 433 del codice civile, non a carico fiscalmente, purché affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il beneficio spetta nella misura massima annua di lire 12.000.000, per la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare e sempreché la spesa stessa sia stata sostenuta esclusivamente a causa delle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 32 - Disposizioni in materia di spese veterinarie

A partire dal 2000 è consentita una (simbolica) detrazione d’imposta pari al 19 per cento delle spese veterinarie eccedenti l’importo di 250.000 lire ed entro il limite di lire 750.000.

Quindi l’imposto massimo della detrazione sarà pari a lire 95.000 (750.000-250.000=500.000 500.000x19%=95.000

Non per tutti gli animali tuttavia si potrà godere di questa detrazione, ma solo per quelle specie che saranno individuate con decreto del ministero delle Finanze.

Art. 33 - Restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base

E’ disposta la restituzione dell’80% della "Tassa sul medico di famiglia" pagata nel 1993. L’importo restituito non sarà tassato.

la restituzione potrà avvenire con le seguenti modalità:

compensazione con i versamenti da effettuare da gennaio 2001;
compensazione in dichiarazione dei redditi 2000;
restituzione effettuata dal sostituto d’imposta, previa formale richiesta del contribuente, da produrre entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge in esame.
Secondo quanto stabilirà un apposito decreto dirigenziale, da emanarsi entro il 10 marzo 2001 per coloro che non rientrano nelle condizioni di cui ai punti precedenti.

Art. 34 - Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa

Vedere articolo nel presente notiziario.

Art. 35 - Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Omissis

 

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