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NOTIZIARIO FISCALE E TRIBUTARIO
nr. 1/2001 del 08.01.2001

SOMMARIO

FINANZIARIA 2001 - RINVIO

Interessi legali al 3,5% dal 1.1.2001

Nuovi codici per il versamento del Contributo INPS ex 10%

la Rivalutazione dei beni delle imprese

Il collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 – II^ parte

SCADENZARIO FISCALE GENNAIO 2001 FEBBRAIO 2001 PRIMI GIORNI DI MARZO 2001

 

FINANZIARIA 2001 - RINVIO

La legge finanziaria 2001 è stata approvata.

Le numerose novità saranno oggetto di uno "Speciale finanziaria 2001", previsto per la fine di gennaio.

Interessi legali al 3,5% dal 1.1.2001

Il tasso degli interessi legali (art. 1284 cc.) sale dal 2,5% al 3,5%, lo prevede il Decreto del Ministero del Tesoro del 11 dicembre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15.12.2000.

La nuova misura del tasso legale di interesse entrerà in vigore dal 1 gennaio 2001.

Con l’occasione riteniamo opportuno riepilogare la variazione del tasso legale di interesse avvenuta nei vari anni:

tasso legale

dal

al

5%

21.04.1942

15.12.1990

10%

16.12.1990

31.12.1996

5%

01.01.1997

31.12.1998

2,5%

01.01.1999

31.12.2000

3,5%

01.01.2001

---------------

La misura del tasso d’interesse interessa tra l’altro i rimborsi di debiti (salvo diversa pattuizione), la remunerazione dei depositi cauzionali, il pagamento degli interessi con ravvedimento operoso nei ritardati pagamenti delle imposte.

La modifica del tasso d’interesse legale è seguita dalla conseguente rielaborazione del valore dell’usufrutto, delle rendite e delle pensioni (perpetue, vitalizie e a tempo indeterminato).

Nuovi codici per il versamento del Contributo INPS ex 10%

Con la circolare n. 201 del 4 dicembre 2000 l’INPS comunica che sono stati istituiti nuovi codici per il versamento tramite il Mod. F24 del contributo 10 o 13% di cui alla L. 335/95 gestione separata IVS e quelli per il versamento dello 0,5% per maternità, assegno per il nucleo familiare e degenza ospedaliera.

I nuovi codici devono essere utilizzati per i pagamenti da effettuare dal mese di gennaio 2001.

Come noto i pagamenti sono riferiti ai collaboratori coordinati e continuativi, ai venditori porta a porta e ai professionisti.

Con la tabella che segue riepiloghiamo i nuovi codici con a fianco i vecchi codici soppressi:

Nuovi codici di versamento del contributo INPS ex 10% da utilizzare dal 2001

Nuovo Codice

Vecchio Codice in vigore fino al 31.12.2000

C10

Collaboratore con altra posizione previdenziale aliquota 10%

DPC

CXX

Collaboratore privo di copertura previdenziale, contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e assistenziale (13%)

DPC

P10

Professionista iscritto in altra forma pensionistica obbligatoria pagamento in unica soluzione (10%)

DPP

PXX

Professionista non iscritto in altra forma pensionistica obbligatoria contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e assistenziale pagamento in unica soluzione (13%)

DPP

P10R

Professionista iscritto in altra forma pensionistica obbligatoria pagamento rateizzato (10%)

DPPR

PXXR

Professionista non iscritto in altra forma pensionistica obbligatoria contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e assistenziale pagamento rateizzato (13%)

DPPR

DPPI

Interessi su rate o per differimento

(rimane valido il vecchio codice)

DPPI

la Rivalutazione dei beni delle imprese

Premessa

Con gli articoli da 10 a 16 del "collegato" alla finanziaria 2000 è stata introdotta la possibilità di effettuare la rivalutazione facoltativa di beni delle imprese.

Lo scopo del provvedimento secondo la relazione di accompagnamento al provvedimento non è tanto quello di conseguire maggiori entrate fiscali quanto quello di un adeguamento contabile ai valori effettivi delle immobilizzazioni in prossimità dell’entrata in vigore dell’Euro, per mantenere la competitività delle imprese italiane rispetto a quelle comunitarie.

Il provvedimento ha valenza sui valori del bilancio sia civilistici che fiscali.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, ciò al fine di tutelare la veridicità e correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto che intende rivalutare.

La rivalutazione consiste nell’attribuire ai beni dell’azienda un valore superiore a quello contabile per adeguarlo ai valori correnti.

Sul maggior valore, per ottenerne il riconoscimento ai fini fiscali, si deve pagare una imposta sostitutiva delle Imposte sui Redditi e dell’IRAP, nella misura di cui alla seguente tabella:

 

Aliquota dell’imposta sostitutiva

Sul maggior valore dei

19 per cento

beni ammortizzabili

15 per cento

beni non ammortizzabili

Il versamento della predetta imposta, è possibile in un massimo di tre rate annuali di pari importo, da pagarsi in occasione del saldo relativo alla dichiarazione dei redditi. L’eventuale seconda e terza rata vanno maggiorate calcolando l’interesse del 6% annuo. L’imposta sostitutiva è compensabile con eventuali altri crediti.

Al costo dell’imposta sostitutiva si contrappone il vantaggio di maggiori quote di ammortamento e di una minore plusvalenza nel caso di cessione del bene rivalutato.

Con la circolare n. 207/E del 16.11.2000 il ministero ha fornito i primi chiarimenti sulla norma, mentre ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni sulla rivalutazione, verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 marzo 2001.

Soggetti interessati alla rivalutazione

Possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, in pratica tutti i soggetti, dalle persone fisiche a quelle giuridiche fino all’ente non commerciale che dichiara reddito d’impresa. Le società ed enti di ogni tipo non residenti possono rivalutare i beni relativi alle stabili organizzazioni situate in Italia.

La rivalutazione può essere effettuata sia dai soggetti in contabilità ordinaria, e quindi tenuti alla redazione del bilancio, sia da quelli in contabilità semplificata. Restano invece esclusi dalla rivalutazione quei soggetti che determinano forfetariamente il reddito (art. 3, comma 177, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Le società cooperative, possono rivalutare i loro beni corrispondendo comunque l’imposta sostitutiva, anche se usufruiscano di regimi di esenzione fiscale.

Beni rivalutabili

Per i soggetti in contabilità ordinaria, i beni rivalutabili sono quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, mentre, per i soggetti in contabilità semplificata, sono rivalutabili i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dal registro dei beni ammortizzabili e dal registro degli acquisti tenuto ai fini IVA.

La rivalutazione anche in deroga all’art. 2426 del codice civile e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, può essere fatta sui seguenti beni:

Il ministero precisa che ai fini della sussistenza del rapporto di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c., la rivalutazione delle partecipazioni è ammessa a condizione che il rapporto di controllo o di collegamento sussista almeno dalla fine dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 e continui a sussistere ininterrottamente alla data di chiusura dell’esercizio nel cui bilancio o rendiconto la rivalutazione viene effettuata.

Il riporto delle azioni con prezzo di acquisto pari a quello di vendita si configura come un’operazione di finanziamento, nel senso che non può essere considerato come realizzo e successivo riacquisto di detti titoli, i quali, pertanto, si considerano posseduti senza soluzione di continuità ai fini della sussistenza del rapporto di controllo o collegamento.

Beni non rivalutabili

Non possono essere rivalutati:

Criteri di effettuazione della rivalutazione

la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 10 dicembre 2000. Quindi salvo casi di esercizio diverso dall’anno solare, la rivalutazione si effettua col bilancio al 31 dicembre 2000.

Se il termine di approvazione del bilancio scade successivamente alla data del 10 dicembre 2000 ed il bilancio fosse stato già approvato, la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo.

I soggetti tenuti alla contabilità ordinaria devono annotare la rivalutazione nel relativo inventario e nella nota integrativa, indicando il prezzo di costo dei beni rivalutati con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione.

Invece i soggetti in contabilità semplificata, devono redigere un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultano i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Il prospetto si deve conservare e presentare, a richiesta, all’Amministrazione finanziaria.

la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, con le seguenti precisazioni:

Per i beni materiali ammortizzabili la rivalutazione deve essere fatta raggruppando in categorie omogenee per anno di acquisizione (es. rivaluto i macchinari anno 1998 e non i macchinari dell’anno 1997) e coefficiente di ammortamento, in conformità ai criteri stabiliti dall’articolo 16, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 di approvazione della tabella dei coefficienti di ammortamento.

Per i beni immateriali invece, non essendo suscettibili di essere raggruppati in categorie omogenee, la rivalutazione può essere effettuata singolarmente per ciascuno di essi.

Rivalutazione delle autovetture e dei beni ad uso promiscuo

In relazione alle autovetture e autoveicoli (beni mobili registrati) il cui costo, ai fini fiscali, rileva solo parzialmente, il ministero rimanda le relative istruzioni alla pubblicazione dell’apposito decreto con le relative disposizioni di attuazione. Il problema è stabilire se sugli importi rivalutati ma non deducibili fiscalmente sia dovuta o meno l’imposta sostitutiva.

Rivalutazione di Azioni e di quote di partecipazione

Relativamente alle azioni, la rivalutazione deve riguardare tutte le azioni appartenenti alla stessa categoria ed emesse dal medesimo soggetto (ad esempio: ordinarie, privilegiate, di risparmio).

Per le quote invece, la rivalutazione va effettuata distintamente con riferimento a ciascuna società controllata o collegata.

Limite ai valori di rivalutazione

Ciascun bene può essere rivalutato e iscritto in bilancio, inventario e contabilità ad un valore non superiore a quello attribuibile in base ai seguenti criteri ed elementi:

  1. consistenza;
  2. capacità produttiva;
  3. effettiva possibilità di utilizzazione economica dell’impresa;
  4. valori correnti e quotazioni rilevate nei mercati regolamentati italiani o esteri.

Con le seguenti precisazioni:

Obblighi per Amministratori e Sindaci

Il comma 3 dell’art. 11 della legge in esame, per garantire il rispetto degli obblighi in parola, stabilisce che gli amministratori e i sindaci devono indicare e motivare nelle rispettive relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non ecceda i limiti di valore individuati in base agli elementi e criteri già citati. Inoltre, nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita (2000), deve essere indicato il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

Per determinati beni sarà opportuno far effettuare una apposita perizia di stima.

Effetti fiscali della rivalutazione

Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione rileva fiscalmente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, già a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita e quindi, per la generalità dei casi, nel bilancio al 31 dicembre 2000.

Ne consegue che gli ammortamenti sia civilistici che fiscali saranno calcolati già al 31.12.2000 sul nuovo valore rivalutato.

Mentre il plafond di valore dei cespiti, su cui calcolare il limite del 5% di deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni al quale si riferiscono, non dovrà considerare i nuovi valori attribuiti ai beni rivalutati.

I nuovi valori saranno considerati a partire dall’esercizio successivo a quello nel cui bilancio, rendiconto o prospetto la rivalutazione è stata eseguita (2001). Infatti ai fini della determinazione delle predette spese, deducibili nella misura del 5 per cento, va assunto, come base di commisurazione, il costo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

Misura e caratteristiche dell’imposta sostitutiva

Come già detto sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva di IRPEF, IRPEG e IRAP pari al:

19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili;

15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva, deve essere portata in diminuzione del saldo attivo risultante dalle rivalutazioni ed è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Esempio di rivalutazione (rinvio)

Il ministero con la citata circolare n. 207/E del 16 novembre ha detto che la rivalutazione deve essere applicata sia al valore del cespite che a quello del fondo di ammortamento in modo da mantenere inalterata la durata del periodo di ammortamento e quindi la vita utile del bene, secondo una corretta applicazione dei principi contabili

Successivamente col comunicato stampa diramato il 6 dicembre 2000 ha precisato che non deve intendersi come obbligatoria la rivalutazione anche del fondo di ammortamento.

Il ministero inoltre (Circ.207/E punto 1.2.1 modalità di effettuazione della rivalutazione) precisa ancora che per i beni ammortizzabili il valore da iscrivere in contabilità rileva al netto (quindi togliendo) delle quote di ammortamento compresa quella dell’anno in cui si rivaluta il bene (2000).

Questa frase, potrebbe essere interpretata nel senso che il valore finale dopo la rivalutazione deve già tener conto della quota di ammortamento 2000 vale a dire che il valore contabile nel bilancio 2000 (valore del cespite dedotto il fondo) dovrebbe essere di importo pari al valore di stima dopo aver dedotto anche l’ammortamento 2000.

Considerato che pochi commentatori si sono cimentati nel proporre un esempio concreto di rivalutazione ci riserviamo di presentare un esempio di rivalutazione di un cespite non appena il ministero pubblicherà il decreto di attuazione delle norme in commento con i necessari chiarimenti.

Contabilizzazione della rivalutazione e dell’imposta sostitutiva

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge deve essere imputato al capitale (assemblea straordinaria dal notaio) o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

l’esempio di scrittura contabile riferita a un bene rivalutato per 160 milioni di lire (400 il bene e 240 il fondo) con imposta sostitutiva del 19% è il seguente:

Data

Dare

Avere

Importi

31.12.2000

Cespite

 

400.000.000

 

Riserva rivalutazione ex L. 342/2000

129.600.000

 

Fondo Ammortamento

240.000.000

 

Debito per Imposta sostitutiva Rivalutazione

30.400.000

Per rivalutazione dei cespiti e relativi fondi di ammortamento e rilevazione debito per imposta sostitutiva

Trattamento fiscale della riserva da rivalutazione

La riserva derivante dalla rivalutazione se non imputata al capitale, può essere ridotta soltanto:

Se il saldo attivo di rivalutazione viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva di rivalutazione o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate della imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci.

Nel caso di riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione al capitale stesso delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, si considera distribuita per prima, quella parte di capitale formata con l’imputazione delle riserve di rivalutazione.

Nell’ipotesi in cui l’imposta sostitutiva sia stata calcolata con riferimento ad entrambe le aliquote (15 e 19%) l’importo dell’imposta riferito alla quota di saldo attivo distribuito sarà individuata mediante un calcolo medio ponderato.

Il soggetto che ha eseguito la rivalutazione e che poi distribuisce le relativa riserva, ha diritto a un credito di imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata con la rivalutazione.

Il riconoscimento dei maggiori valori iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999

E’ possibile utilizzare la rivalutazione per adeguare il valore ai fini fiscali eventuali voci presenti in bilancio al 31.12.1999 per le quali la valutazione civilistica diverge da quella fiscale, è possibile pertanto riallineare ai valori civilistici i valori non affrancati derivanti da rivalutazione delle partecipazioni controllate o collegate in base al cd. equity method, dai conferimenti di cui all’art. 10 L. n. 904/77, dai disavanzi da fusione e scissione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 358/97.

Precisiamo che possono essere affrancati solo i beni rivalutabili in base alle disposizioni in commento ed esistenti nel bilancio (al 31.12.2000) chiuso successivamente alla entrata in vigore della legge , non è quindi affrancabile, ad esempio, il disavanzo di fusione o scissione collocato sulla voce "avviamento".

In questo caso si devo procedere con la creazione di una riserva che a tutti gli effetti costituisce riserva di rivalutazione

Tale operazione di riallineamento di valori civilistici e fiscali è possibile anche per gli altri beni rivalutabili.

Operazioni Straordinarie

Per verificare la presenza dei cespiti alla fine dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, nell’ipotesi di fusione o scissione, la società che ha acquisito i beni per effetto della fusione o scissione potrà fare riferimento, alla data di acquisizione dei cespiti medesimi rispettivamente in capo alla società incorporata, fusa ovvero scissa.

DIT e rivalutazione

Ai fini DIT la deduzione delle maggiori quote di ammortamento dei beni rivalutati non rileva in diminuzione degli investimenti ammessi a fruire degli incentivi di cui all’art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come non rileva in positivo, il maggior valore rivalutato.

Il saldo attivo di rivalutazione costituisce variazione in aumento del capitale investito ai fini DIT, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva. (non è precisato se il momento sia quello contabile (2000) o giuridico con l’assemblea che approva il bilancio (2001).

Tabella degli adempimenti

Descrizione

Contabilità ordinaria

Contabilità semplificata

Data della rivalutazione

31.12.2000 (§)

31.12.2000 (§)

Annotazione della rivalutazione

Nell’inventario e nella nota integrativa, indicando il prezzo di costo dei beni rivalutati con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione.

Devono redigere un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultano i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta da presentare, a richiesta, all’Amministrazione finanziaria

Amministratori e Sindaci

Indicare e motivare nelle rispettive relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non ecceda i limiti di valore

 

Inventario

Relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita (2000), deve essere indicato il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi.

 

Maggiori Ammortamenti

Dal 31.12.2000

Dal 31.12.2000

Plafond ded. Manutenzioni

Dal 31.12.2001

Dal 31.12.2001

Vendita bene rivalutato nel 2001

Nessun problema anzi la rivalutazione può essere conveniente

(§) Salvo esercizio non coincidente con l’anno solare.

Casi dubbi e particolari

Beni completamente ammortizzati: è dubbio se siano rivalutabili, sembra che nella prima bozza della circolare il ministero si sia espresso favorevolmente a questa ipotesi, dovremo attendere il decreto ministeriale per una eventuale conferma. In questo caso si ammortizzerebbe subito e completamente la quota di rivalutazione pagando il 19% e risparmiando per le società di capitali il 41,25% (37 di IRPEG e 4,25 di IRAP).

Immobili di civile abitazione: in quanto bene non ammortizzabile (fiscalmente) dovrebbe essere soggetto a imposta sostitutiva al 15%.

Società in liquidazione: Non c’è una norma che detti condizioni particolari, di conseguenza, nel rispetto delle regole generali non si vedono problemi ad effettuare la rivalutazione.

Il collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 – Ii parte

Riprendiamo il commento al collegato fiscale approvato con la legge n. 342 del 21 novembre 2000 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 le relative norme, salvo diversa indicazione entrano in vigore il 10 dicembre 2000.

Di seguito riportiamo la seconda parte dell’indice degli argomenti per poi proseguire con il commento dei singoli articoli.

Nr. articolo e descrizione

Commento

Art. 36 - Redditi da lavoro dipendente prodotto all’estero

SI

Art. 37 – Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

SI

Art. 38 - Erogazioni liberali per progetti culturali

SI

Art. 39 - Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione

NO

Art. 40 - Campione d’Italia

SI

Art. 41 - Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero

SI

Art. 42 - Norme in materia di mercato dell’oro

SI

Art. 43 - IVA sulle mense scolastiche

SI

Art. 44 - IVA sui premi relativi alle corse di cavalli

SI

Art. 45 - Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta

SI

Art. 46 - Disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA

SI

Art. 47 - Contabilità separata ai fini della detrazione IVA

SI

Art. 48 - Aliquota IVA del 10% per le strutture ricettive

SI

Art.49 - Aliquota del 10% sui prodotti omeopatici

SI

Art. 50 - Agevolazioni per i disabili

SI

Art. 51 - Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni

SI

Art. 52 - Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA

SI

Art. 53 -Modifiche all’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di IVA

SI

Art. 54 - Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche

SI

Art.55 - Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo

SI

Art. 56 - Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

NO

Art. 57 - Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

SI

Art. 58 – Accisa per i servizi pubblici di trasporto

NO

Art. 59 – Modifiche al T.U. appovato con D.lgs. n. 504/95 imposte sulla produzione e sui consumi:

NO

Art. 60 – Disposizioni in materia di fonti di energia

NO

Art. 61 - Disposizioni in materia di autotrasporto

NO

Art. 62 - Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto

SI

Art. 63 - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

NO

Art. 64 – Accisa sui tabacchi lavorati

NO

Art. 65 – Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio

NO

Art. 66 - Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l’accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

CENNO

Art. 67 - Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra

NO

Art. 68 - Termine per il versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili

SI

Art. 69 - Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni

RINVIO

Art. 70 - Disposizioni riguardanti l’accertamento basato sugli studi di settore e l’accertamento basato sui parametri

SI

Art. 71 - Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

SI

Art. 72 - Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività

SI

Art. 73 - Liquidazione della Società esattorie vacanti spa

NO

Art. 74 - Attribuzione o modifiche delle rendite catastali

SI

Art. 75 - Rimborsi automatizzati

NO

Art. 76 - Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio

NO

Art. 77- Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari

NO

Art. 78 - Attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali

NO

Art. 79 - Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico

NO

Art. 80 - Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile

NO

Art. 81 - Utilizzazione dell’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

NO

Art. 82 - Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi

SI

Art. 83 – Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione

NO

Art. 84 - Incompatibilità dei giudici tributari

NO

Art. 85 - Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

NO

Art. 86 - Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

NO

Art. 90 - Istituzione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

SI

Art. 91 - Soggetto obbligato ed esenzioni

SI

Art. 92 – Determinazione e versamento dell’imposta

SI

Art. 93 - Poteri delle regioni e delle province autonome

SI

Art. 94 - Sanzioni e contenzioso

SI

Art. 95 - Disposizioni transitorie e finali

SI

Art. 96 - Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile

NO

Art. 97 - Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni Umbria e Marche colpite da eventi sismici

SI

Art. 98 - Rilevanza fiscale del bilancio dell’Ufficio italiano cambi

NO

Art. 99 - Proroga di termini

SI

Art. 100 - Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi

SI

Art. 101 - Semplificazione degli adempimenti contabili

SI

Art. 102 - Copertura finanziaria

NO

Art. 36 - Redditi da lavoro dipendente prodotto all’estero

Dal 1 gennaio 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato in base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In pratica, si prendono a base gli stessi valori convenzionali che valgono ai fini contributivi.

La disciplina si applica ai soggetti che:

  1. per la maggior parte del periodo di imposta (183 gg.) sono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente in Italia;
  2. per la maggior parte del periodo di imposta hanno, nel territorio dello stato Italiano, il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

L’applicazione del particolare sistema di tassazione presuppone la stipula di uno specifico contratto nel quale sia prevista l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e che il dipendente venga annotato nel libro matricola e paga in uno speciale ruolo estero ( si tratta di apporre una annotazione in tal senso nei libri, citando la data di interruzione del servizio in Italia).

È chiaro quindi che tale norma non si applica ai dipendenti comandati in trasferta.

Si dovrà inoltre verificare, di volta in volta, il contenuto di eventuali trattati tra l’Italia ed il paese nel quale opera il lavoratore, finalizzati ad evitare la doppia imposizione.

In merito al requisito temporale va precisato che il periodo di 183 giorni non deve necessariamente essere continuativo e che i dodici mesi non devono coincidere con l’anno solare ma è sufficiente che siano dodici mesi consecutivi.

Art. 37 Associazioni sportive dilettantistiche

Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche

le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle società sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione d’imposta lorda del 19% calcolata su un importo massimo di lire due milioni di lire (il limite fissato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 era di un milione).

Per fruire della detrazione, il versamento qualunque sia l’importo, deve essere eseguito tramite banca, ufficio postale, ovvero con altre modalità (conti correnti bancari o postali intestati alle società sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle società sportive destinatarie dei versamenti) stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

L’art. 37 in esame prevede poi la deducibilità, nella determinazione del reddito d’impresa, delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo "non superiore a 2 milioni di lire o al 2% del reddito d’impresa dichiarato" quindi se le erogazioni liberali sono effettuate per un importo superiore a due milioni di lire, si dovrà calcolare l’ammontare deducibile nella misura corrispondente al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato (al netto delle erogazioni stesse). In ogni caso se il calcolo della percentuale del reddito d’impresa dichiarato dà luogo ad un importo inferiore a due milioni, la deduzione sarà consentita fino al limite di due milioni.

L’art. 37 in commento ha, inoltre, modificato le regole relative alle erogazioni liberali in denaro in favore delle società sportive dilettantistiche effettuate da soggetti all’IRPEG, in questo caso la detrazione del 19% va applicata, non più su una base pari alla metà del limite previsto per le persone fisiche (come era stato stabilito dall’art. 25, comma 6, della legge n. 133 del 1999) ma entro il limite fissato per le medesime e quindi pari attualmente a due milioni di lire.

Compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche

l’intera disciplina delle indennità, dei rimborsi forfetari di spese, dei premi e dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono trasferite nel TUIR

L’articolo 81, comma 1, lettera m), del TUIR, nella nuova formulazione, qualifica come redditi diversi, oltre alle indennità di trasferta e ai rimborsi forfetari di spesa, già ricondotti fra tali redditi dal previgente testo, anche "i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

Il comma 2 dell’articolo 83 del TUIR dispone a sua volta che le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non costituiscono reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

La parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m) è assoggettata ad imposizione, secondo le seguenti regole.

la disciplina dei compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche risulta in sintesi modificata come segue:

  1. i premi e i compensi, corrisposti dagli enti sportivi espressamente elencati, al pari dell’indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spese, assumono un’esatta qualificazione tributaria, come redditi diversi;
  2. viene limitato il campo di applicazione delle disposizioni in esame solo ai compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, laddove il comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 133 del 1999 e il decreto del Ministro delle Finanze 26 novembre 1999, n. 473, riservavano la medesima disciplina a tutti i compensi erogati per remunerare le attività finalizzate alla promozione dello sport dilettantistico. Pertanto, sono necessariamente esclusi dal trattamento agevolato previsto dall’articolo 37 in commento i compensi corrisposti a fronte di attività amministrative o di gestione;
  3. è stato elevato da sei a dieci milioni l’importo annuo complessivo escluso dall’imposizione sui redditi ed è stato eliminato il limite, già fissato in lire novantamila, relativo a ciascuna prestazione autonomamente considerata. Pertanto, fino a quando l’importo complessivo percepito non superi i dieci milioni di lire, i compensi relativi alla singola prestazione rimangono esclusi dall’imposizione qualunque ne sia l’importo;
  4. i redditi imponibili, al netto cioè dei primi dieci milioni esclusi dalla formazione del reddito, vengono distinti ai fini dell’imposizione in due fasce: fino a quaranta milioni sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta è applicata a titolo d’acconto. La previgente disciplina riservava il medesimo trattamento tributario ai compensi eccedenti i limiti di lire novantamila e sei milioni, assoggettandoli in ogni caso alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Le nuove norme si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000 tuttavia sono fatti salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data del 10 dicembre 2000, non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti di chi anteriormente a tale data ha assunto comportamenti, ovvero corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge n. 133 del 1999, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze n. 473 del 1999.

Non si rimborsa quindi l’imposta relativa alle somme percepite prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni per l’importo compreso fra lire 6.000.001 e 10.000.000.

Parimenti non si recupera l’imposta sulle somme d’importo superiore a lire 40.000.000, assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d’imposta prima dell’entrata in vigore della legge.

Le somme già corrisposte all’entrata in vigore della legge non formano, quindi, oggetto di riliquidazione in sede di dichiarazione dei redditi; esse, però, rilevano ai fini della corretta determinazione dell’aliquota applicabile a quella quota di reddito percepita dal contribuente, dall’entrata in vigore della legge, che eccede il limite di quaranta milioni di lire.

E’ esclusa l’applicazione di sanzioni nei confronti del sostituto d’imposta che ha operato sulla base delle disposizioni previgenti.

Esclusione di particolari proventi dal reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche. Modifiche all’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti

Il nuovo comma 2 dell’art. 25 della L. 133/99 prevede che per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze; i proventi relativi a:

a) lo svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

b) la raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del TUIR.

In sostanza, è stato eliminato il riferimento alla occasionalità e saltuarietà dei proventi sopra specificati, rimanendo comunque fermo il limite del numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite complessivo di lire cento milioni per periodo di imposta, attualmente fissato con il decreto 10 novembre 1999.

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Costituisce comunque reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche la parte dei proventi eccedenti l’importo di lire cento milioni e i proventi conseguiti oltre l’ambito delle due manifestazioni per periodo d’imposta.

Il nuovo comma 2 dell’art. 25 della legge n. 133/99 si applica a partire dal 1° gennaio 2000.

Il nuovo comma 5 dell’art. 25 della legge n. 133/99. prevede che "i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, (prima erano 100.000) tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L’inosservanza della disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398, e l’applicazione delle sanzioni.

Si ricorda infine che le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche al fine di poter fruire delle detrazioni e deduzioni di cui agli articoli 13-bis, comma 1, lettera i-ter; 65, comma 2, lettera c-octies e 91-bis, comma 1 del TUIR devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale qualunque sia il loro importo.

Art. 38 - Erogazioni liberali per progetti culturali

con l'aggiunta dell’ulteriore lettera (c-nonies) al secondo comma dell’art. 65 del TUIR, l’articolo in commento, disciplina la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali, destinate a finanziare progetti culturali, nonché le caratteristiche dei soggetti beneficiari ed i limiti entro cui tale beneficio è ammesso.

Viene prevista la deducibilità dal reddito d’impresa di erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Il Ministero per i beni e le attività culturali individuerà con proprio decreto i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni. Verranno altresì definiti gli obblighi di informazione cui saranno tenute sia le imprese erogatrici sia i soggetti beneficiari dei contributi.

Dette informazioni verranno, quindi, comunicate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze.

I soggetti beneficiari che in un determinato anno abbiano ricevuto somme in misura maggiore della quota assegnata dal ministero per i beni culturali ed ambientali, eccedenti quindi il limite degli stanziamenti previsti, verseranno allo Stato un importo pari al 37% della differenza.

La deducibilità delle erogazioni in parola è ammessa a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001, la stessa non ha effetto ai fini della determinazione dalla imposta da versare a titolo di acconto per il medesimo periodo d’imposta.

Art. 39 - Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione

omissis

Art. 40 - Campione d'Italia

L’articolo 132 del TUIR dispone un particolare sistema di calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche residenti nel comune di Campione d’Italia e, nel territorio del medesimo comune, producono il proprio reddito in franchi svizzeri.

Per questi soggetti, il reddito è determinato applicando un tasso di cambio convenzionale per la conversione dei redditi in lire, in considerazione del maggior costo della vita.

In particolare, è stato esteso il beneficio anche ai campionesi che, a causa della mancanza di alloggi, sono costretti ad abitare presso i comuni limitrofi del Canton Ticino, pur continuando ad esercitare la propria attività lavorativa a Campione, mantenendovi il proprio domicilio.

Le modifiche all’articolo 132 del TUIR sono le seguenti:

le nuove modalità di determinazione del tasso di cambio convenzionale e di assolvimento dell’imposta, nonché il limite di 200.000 franchi, sono applicabili dal 1 gennaio 2001. Mentre è immediatamente applicabile l’estensione del beneficio, come attualmente disciplinato, in favore dei cittadini iscritti all’AIRE.

La norma interpretativa (comma 1 dell’art. 40), consente di applicare l’agevolazione in favore dei cittadini iscritti all’AIRE a tutti i rapporti non esauriti, quindi anche con riferimento a periodi di imposta pregressi.

Art. 41 - Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero

All’art. 68 del DPR n. 633 del 1972 è aggiunta la lettera c-bis), la quale prevede il non assoggettamento ad IVA delle importazioni aventi ad oggetto rottami, cascami e altri materiali di recupero indicati ai commi ottavo e nono dell’art. 74 dello stesso DPR n. 633 del 1972.

La disposizione parifica il trattamento fiscale previsto per le analoghe cessioni interne e intracomunitarie

Art. 42 - Norme in materia di mercato dell'oro Opzione per la tassazione delle cessioni di oro da investimento

La previsione di esenzione oggettiva dall’IVA per le cessioni di oro da investimento (art. 10, primo comma, n. 11 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 può essere disapplicata dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro, in oro da investimento optando per l’applicazione dell’imposta e dandone apposita comunicazione in sede di dichiarazione annuale.

Il comma 1 dell’art. 41 del "collegato" estende tale facoltà (applicazione dell’IVA col metodo del reverse–charge) anche ai soggetti che commerciano oro da investimento con la relativa conseguenza di poter detrarre l’I.V.A. sugli acquisti e importazioni.

L’opzione prevista dall’art. 10, n. 11), del DPR n. 633 del 1972 può essere esercitata solo per le cessioni di oro da investimento effettuate nei confronti di soggetti di imposta che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, i quali hanno la possibilità di recuperare l’imposta loro addebitata attraverso il meccanismo della detrazione, mentre le medesime cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori continuano ad essere esenti da IVA.

Regime fiscale delle operazioni concernenti l’oro in lamine.

Viene, chiarito che con l’entrata in vigore della legge n. 7 del 2000 che ha riservato il regime di esenzione esclusivamente all’oro da investimento, l’oro industriale, compreso l’oro in lamine, risulta ora assoggettato all’IVA nella misura del 20%.

Considerata la natura interpretativa della disposizione resta immutato il trattamento delle operazioni già effettuate con applicazione di un diverso regime impositivo, non è consentito chiedere il rimborso dell’imposta eventualmente assolta, né di poter effettuare le variazioni previste dall’art. 26 del citato DPR n. 633 del 1972.

Art. 43 - IVA sulle mense scolastiche

Sono soggette ad iva con aliquota del 4% le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido.

L’aliquota del 4% è anche applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;".

Si uniforma pertanto il trattamento fiscale, agli effetti dell’I.V.A., applicabile alle prestazioni delle mense scolastiche e degli asili nido, a prescindere dal soggetto erogatore.

Sono sanati eventuali comportamenti fiscali non conformi, facendo salvo il trattamento fiscale già applicato, non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita l’emissione di note di variazione.

Art. 44 - IVA sui premi relativi alle corse di cavalli

La proprietà o la gestione di almeno cinque cavalli, ed il requisito della abitualità della partecipazione alle gare ippiche di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’UNIRE risultanti da un apposito elenco, istituito presso l’UNIRE, costituiscono presupposto per l’applicazione dell’I.V.A. al 10%.

Detti soggetti che entro il mese di dicembre sono iscritti in tale elenco applicano il tributo anche sui premi al traguardo che percepiscono ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 1942.

Le scuderie di cavalli non iscritte nell’elenco istituito presso l’UNIRE, che istituzionalmente percepiscono i citati premi, per tale aspetto continuano a svolgere attività non rilevante ai fini del tributo.

Art. 45 - Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta

L’articolo 45 introduce un nuovo regime speciale IVA per le cessioni effettuate dagli esercenti agenzie di vendite all’asta che, sulla base di contratti di commissione, agiscono in nome proprio e per conto delle seguenti categorie di committenti:

La nuova disposizione è applicabile agli stessi beni già oggetto della disciplina del "margine". Le modalità di determinazione dell’imposta, di seguito illustrate, si applicano, pertanto, alle rivendite, effettuate dalle case d’asta sulla base dei predetti contratti di commissione, aventi ad oggetto i seguenti beni:

I beni devono essere acquistati, sulla base dei contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro della Comunità Europea.

l’organizzatore delle vendite all’asta acquista i beni senza subire la rivalsa dell’imposta, sebbene il tributo possa aver concorso alla determinazione del prezzo dovuto al committente, e prevede che la base imponibile sia costituita sostanzialmente dal solo utile realizzato mediante la rivendita.

l’imposta deve essere applicata sulla differenza tra il corrispettivo dovuto dall’acquirente del bene, comprensivo della commissione e di altre eventuali spese a lui addebitate dall’organizzatore della vendita, e l’importo che l’agenzia deve corrispondere al committente, costituito dal prezzo di aggiudicazione del bene, al netto della commissione prevista dal contratto di mandato.

Trattandosi di un sistema di determinazione dell’imposta definibile del "margine", sulla fattura emessa dall’agenzia d’asta non deve essere esposta l’imposta separatamente dal corrispettivo.

L’iva relativa alle spese accessorie alla vendita è indetraibile.

Il momento di effettuazione dell’operazione di vendita dei beni all’agenzia d’asta, è individuato nell’atto di rivendita degli stessi da parte dell’agenzia.

Considerate le norme dello statuto del contribuente, la soppressione del regime speciale previsto dall’articolo 74, dodicesimo comma e l’applicazione del nuovo regime "del margine" entrano, in vigore a partire dal primo gennaio 2001.

Art. 46 - Disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA

Il regime fiscale delle locazioni (comprese quelle finanziarie), noleggi e simili di mezzi di trasporto effettuate nei confronti di soggetti extracomunitari, è esteso anche a quelle rese a clienti residenti o domiciliati in Italia o, comunque, in altro Stato membro dell’U.E. Dette prestazioni non sono territorialmente rilevanti e quindi, non soggette ad IVA, se il servizio è utilizzato fuori della Comunità europea, a prescindere dal domicilio o residenza del committente.

Pertanto, le operazioni in esame, rese da operatore nazionale, rientrano nell’ambito applicativo dell’IVA solo se utilizzate in ambito comunitario; conseguentemente, in caso di utilizzo del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario e in parte al di fuori dell’U.E., dovrà considerarsi imponibile la percentuale del canone di locazione corrispondente all’utilizzo che ne è stato fatto in ambito comunitario.

Art. 47 - Contabilità separata ai fini della detrazione IVA

L’articolo 47 dispone che tra gli enti indicati all’art. 19-ter, terzo comma, secondo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, devono intendersi ricomprese le "amministrazioni dello Stato".

Di conseguenza per gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole è ammessa in detrazione, con le limitazioni e rettifiche previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole.

La detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 20-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 48 - Aliquota IVA del 10% per le strutture ricettive

Modifiche al numero 120) della Tabella A, Parte Terza, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633.

La modifica comporta un ampliamento del novero delle strutture ricettive, con la conseguenza che sono ora soggette all’aliquota del 10% casi precedentemente non contemplati, quali, ad esempio, i servizi resi in dipendenza dell’utilizzo di case e di appartamenti per vacanze, di case per ferie, ecc.

Modifiche al numero 121) della Tabella A, Parte Terza, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633.

In virtù della modifica apportata, l’aliquota IVA del 10% risulta ora applicabile anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, precedentemente escluse dal beneficio dell’aliquota ridotta ed assoggettate ad aliquota ordinaria del 20%.

Art.49 - Aliquota del 10% sui prodotti omeopatici

I prodotti omeopatici vengono, inseriti tra i farmaci indicati nel citato numero 114) della Tabella A, Parte Terza del testo I.V.A., soggetti all’aliquota IVA del 10%.

La disposizione trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 50 - Agevolazioni per i disabili

Il comma 1 dell’articolo 50 sostituisce il numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, concernente i beni ed i servizi destinati a facilitare il movimento e la locomozione dei soggetti disabili, assoggettati alla aliquota IVA del 4 %.

La nuova disposizione mantiene immutate le agevolazioni già previste per i beni atti al superamento delle barriere architettoniche destinati ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

Viene invece ampliato l’ambito dell’agevolazione in relazione ai veicoli destinati ai disabili.

In particolare :

L’agevolazione, pertanto, può essere applicata anche per successivi acquisti, purché effettuati non prima di quattro anni dal precedente, fatta eccezione per le ipotesi in cui il primo veicolo agevolato sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.

Si è poi provveduto ad inserire una disposizione riguardante l’esenzione dalla tassa automobilistica per i soggetti non vedenti e sordomuti, intervenendo sull’articolo 17 del Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche mediante il rinvio alle previsioni legislative sull’IVA.

Le innovazioni introdotte dall’articolo in esame, entrano in vigore dal 1° gennaio 2001.

Art. 51 - Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni

L’articolo 51 dispone che non deve intendersi rilevante agli effetti dell’IVA, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione di aree o di opere di urbanizzazione nei confronti dei comuni come scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Pertanto la cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte dell’impresa titolare della concessione ad edificare, a scomputo della quota di urbanizzazione, costituisce un’operazione non rilevante agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro della predetta quota effettuato, alternativamente, dalla medesima impresa.

Art. 52 - Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA

Con la modifica apportata al secondo comma dell’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, viene stabilito che il rimborso infrannuale può essere richiesto anche nel caso di:

Prima di tale modifica si riconosceva il diritto di richiedere il rimborso infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto, prestando le prescritte garanzie, quando l’importo relativo all’eccedenza detraibile del trimestre fosse superiore a cinque milioni di lire, solo nelle ipotesi di:

La disposizione contenuta nel citato articolo 30, terzo comma, lettera c), prevede che il contribuente può chiedere il rimborso annuale, "limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche".

la modifica apportata all’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972 esclude la possibilità per il contribuente di richiedere il rimborso trimestrale per l’acquisto di beni e servizi per studi e ricerche.

Si precisa, infine, che il rimborso infrannuale per l’acquisto di beni ammortizzabili può essere richiesto a condizione che l’acquisto di tali beni sia superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni dei beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuati nel trimestre.

Riepilogando, è possibile richiedere il rimborso trimestrale per l’acquisto di beni ammortizzabili qualora ricorrano le seguenti condizioni:

Art. 53 -Modifiche all’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di IVA

L’articolo 53 del "collegato" apporta modifiche al nuovo regime IVA infragruppo introdotto dall’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Indennità per il subentro nel rapporto di agenzia

Il comma 2 dello stesso articolo 53 stabilisce l’irrilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle indennità corrisposte all’impresa di assicurazione dall’agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia.

La norma riguarda gli accordi contrattuali in base ai quali all’impresa assicuratrice è riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti del nuovo agente per le indennità pagate all’agente cessato.

La norma chiarisce che le suddette indennità non costituiscono corrispettivo agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, con la conseguenza che le stesse non sono soggette agli obblighi IVA.

Art. 54 - Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche

I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, nonché alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed agli enti religiosi, godono delle seguenti agevolazioni:

Il comma 2 dell’articolo in commento estende, per il solo periodo d’imposta 2000, la medesima disciplina anche alle cessioni gratuite di dotazioni informatiche effettuate dai datori di lavoro in favore dei dipendenti. La norma chiarisce che il valore della cessione non costituisce, per il dipendente, compenso in natura ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del TUIR.

Infine, con un apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 10 marzo 2001 saranno forniti ulteriori e più specifici chiarimenti.

Art.55 - Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo

Non è dovuta l’imposta di bollo per la legalizzazione delle fotografie finalizzate al rilascio di documenti personali.

Fino alla data di entrata in vigore della legge in commento, pertanto, le legalizzazioni dovevano essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di lire 20.000; in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con parere prot. n. 1700/99 del 23 novembre 1999.

Da ultimo, si rileva che con il comma 6 è stabilito il principio secondo il quale la tassa sulle concessioni governative per il passaporto, dovuta annualmente secondo quanto previsto dall’articolo 1 della relativa tariffa introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l’espatrio verso i Paesi non aderenti all’Unione Europea.

Infine, si precisa che la tassa per il rilascio del passaporto deve essere sempre corrisposta in quanto il comma 6 in commento nulla ha modificato al riguardo.

L’articolo in commento prevede inoltre che entro il 10.03.2001 il Ministero delle Finanze approvi la nuova tariffa dell’imposta di bollo.

Art. 56 - Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

omissis

Art.57 - Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

Vengono soppresse le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all’articolo 7, primo comma della legge n. 1018/50; pertanto, a decorrere dal 10.12.2000tale tassa non è più dovuta mentre dovrà essere assolta l’imposta di bollo su detti ricorsi.

Artt. 58 59, 60, 61 e 62 - Accisa per i servizi pubblici di trasporto. Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi. Disposizioni in materia di fonti di energia. Disposizioni in materia di autotrasporto. Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto

La norma recata dall’articolo 62 del "collegato" completa la disciplina della deduzione per le trasferte effettuate dai soci di cooperative fuori dal territorio comunale, prevedendo che qualora la cooperativa non possa fruire della deduzione stessa (nel caso, ad esempio, di soggetti esenti dall’IRPEG) questa possa essere utilizzata direttamente dai soci della cooperativa ai fini della determinazione del proprio reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Artt. 63, 64 e 65 - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli. Accisa sui tabacchi lavorati. Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio

omissis

Art. 66 - Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l’accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

L’articolo 66, comma 1 del "collegato" dispone modifiche per l’accesso al regime agevolato c.d. "prima casa", consistente nell’aliquota dell’imposta di registro al 3% o dell’IVA al 4%, per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché per quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Art. 67 - Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra

omissis

Art. 68 - Termine per il versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili

l’imposta di registro deve essere versata, anziché entro venti, entro trenta giorni dalla data dell’atto stesso.

Detto termine è superiore a quello di venti giorni, indicato dall’articolo 13 dello stesso testo unico previsto per la registrazione degli atti in termine fisso.

Tuttavia, considerato che il successivo articolo 16, comma 1, dispone che la registrazione è eseguita previo pagamento dell’imposta, è evidente (come precisa il Ministero) che per i contratti di locazione e affitto di beni immobili anche il termine per la registrazione è di trenta giorni.

Art. 69 - Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni

L’argomento per motivi di spazio, sarà trattato in un prossimo notiziario

Art. 70 - Disposizioni riguardanti l’accertamento basato sugli studi di settore e l’accertamento basato sui parametri

Con il comma 1 dell’articolo 70 del "collegato" è previsto che gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che sono state oggetto di tali accertamenti.

Qualora sopravvenga la conoscenza di elementi nuovi, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad una ulteriore rettifica del reddito che sia stato oggetto di accertamento sulla base degli studi di settore, e per il quale sia intervenuta la definizione.

L’Amministrazione finanziaria, quindi, se conosce nuovi elementi, è legittimata ad emettere ulteriori avvisi di accertamento, relativi alla categoria reddituale oggetto di adesione, anche se il maggior reddito accertato non è superiore al cinquanta per cento di quello definito ed è inferiore a centocinquanta milioni di lire.

Tale disposizione si applica anche nelle ipotesi di avvenuta definizione degli accertamenti effettuati sulla base dei parametri previsti dall’articolo 3, comma da 181 a 184, della legge n. 549 del 1995, relativamente al periodo d’imposta 1998 ed ai successivi.

Art. 71 - Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

L’articolo 71 del "collegato" dispone che non si applicano le sanzioni e gli interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta 1999, ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore

Analoga agevolazione è prevista ai fini l’IVA.

La norma introduce una deroga temporanea alla disposizione, applicabile a regime, contenuta dall’articolo 2 del DPR 31 maggio 1999, n.195, (regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore). Secondo tale disposizione l’adeguamento spontaneo in dichiarazione annuale, da parte del contribuente, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, è ammesso esclusivamente con riferimento al primo periodo di applicazione degli studi di settore, ovvero di revisione degli stessi.

Art. 72 - Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività

Viene riconosciuta per legge la possibilità anticipata dalla circolare 8 giugno 2000, n. 121/E per i contribuenti, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri, di procedere alla regolarizzazione dei codici di attività relativi all’attività prevalente e a quella secondaria, che risultano diversi da quelli noti all’Amministrazione finanziaria.

Come anticipato, la regolarizzazione doveva avvenire mediante l’indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1999 dei codici corrispondenti all'attività effettivamente esercitata dal contribuente.

Art. 73 - Liquidazione della Società esattorie vacanti spa

omissis

Art. 74 - Attribuzione o modifiche delle rendite catastali

A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali per i terreni e i fabbricati hanno efficacia dalla loro notificazione, da parte del competente l’Ufficio del territorio, ai soggetti interessati.

Dalla data della notifica decorrono i termini ordinari, pari a sessanta giorni, per proporre il ricorso contro l’attribuzione della rendita.

Gli uffici del territorio competenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Comuni interessati l’avvenuta notificazione.

Non sono dovuti sanzioni ed interessi – relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione dell’eventuale ricorso.

E’ possibile proporre ricorso, avverso gli atti di attribuzione o modificazione delle rendite, ancorché divenuti definitivi per mancata impugnazione, entro il nuovo termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del "collegato" (entro l’8 febbraio 2001).

Il comma 3 stabilisce che, per gli atti che abbiano comportato modifiche o attribuzioni delle rendite catastali, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi, l’amministrazione finanziaria o gli enti locali provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza, previsti dalle singole leggi d’imposta, alla liquidazione o all’accertamento della maggiore imposta dovuta. le disposizioni sono riferite esclusivamente agli atti degli uffici del territorio e non alle dichiarazioni di parte.

La notifica di tali atti costituisce anche atto di notifica della rendita catastale attribuita, con la conseguenza che, da tale data, decorrono i termini per la presentazione del ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992.

E’ consentito ai contribuenti di applicare, dal 1 gennaio 1992 anziché dal 1 gennaio 1994, i nuovi estimi catastali, revisionati per effetto dei ricorsi dei Comuni avverso le nuove rendite catastali, qualora gli stessi siano inferiori a quelle risultanti dalla normativa precedente.

Artt. 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81 - Rimborsi automatizzati. Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio. Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari. Attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali. Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico. Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile. Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

omissis

Art. 82 - Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi

L’articolo 82 stabilisce le condizioni e i criteri attraverso i quali i contribuenti possono definire le liti fiscali e regolarizzare gli omessi versamenti in materia di imposta sugli spettacoli. Tale imposta è stata soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.

In particolare, il comma 1 dell’articolo in commento prevede che il contribuente possa definire le liti fiscali, riguardanti l’imposta sugli spettacoli, pendenti alla data del 31 luglio 2000, attraverso la presentazione di apposita domanda e con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al sessanta per cento del valore della lite. Pertanto, oggetto della previsione normativa sono tutte le liti instaurate entro la data del 31 luglio 2000.

Il contribuente che intenda avvalersi del beneficio della definizione agevolata, come espressamente indicato nel comma 1, deve produrre apposita domanda nella quale dichiara di voler definire con l’amministrazione finanziaria la controversia pendente in materia.

Con regolamento da emanare saranno stabilite le modalità di presentazione delle domande per la definizione delle liti fiscali pendenti, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l’estinzione dei giudizi.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo ed integrale pagamento delle somme dovute per la definizione delle pendenze entro la data del 31 gennaio 2001. Nel caso in cui il contribuente sia incorso in errore scusabile ed abbia, quindi, effettuato un pagamento in misura inferiore rispetto a quella dovuta, potrà regolarizzare lo stesso, purché l’ulteriore versamento sia effettuato entro la data finale del 31 gennaio 2001.

Oltre alla definizione agevolata stabilita per le liti fiscali pendenti, l’articolo 82 prevede, altresì, la possibilità di regolare in modo agevolato anche gli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi. i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione delle sanzioni amministrative, né degli interessi, gli omessi versamenti dell’imposta mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001, di una somma corrispondente all’imposta dovuta, calcolata sui proventi imponibili ridotti del cinquanta per cento.

Artt. 83 84 85 86 87 88 e 89 - Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione, Incompatibilità dei giudici tributari, Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, Utilizzo di risorse finanziarie, Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione, Trattamento economico di talune categorie del personale del Ministero delle finanze

omissis

Art. 90 - Istituzione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Gli articoli da 90 a 95 prevedono, a partire dall’anno 2001, l’istituzione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, a favore di tutte le Regioni e Province autonome, il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento di sistemi di monitoraggio e disinquinamento acustico nonché all’indennizzo delle popolazioni residenti presso le zone A e B aeroportuali, previste nel decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, e si differenziano in ragione del livello massimo di rumore accettabile in ciascuna delle zone.

Le risorse dovranno essere ripartite tra i vari Comuni dell’interno aeroportuale in conformità a specifici programmi di risanamento e disinquinamento acustico.

Le modalità applicative dell’imposta saranno stabilite con successivi decreti del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. (10 marzo 2001).

Presupposto dell’imposta, è il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile civile negli aeroporti civili; pertanto, sono implicitamente esclusi dal campo applicativo sia gli aeroporti sia gli aeromobili militari. Sono, altresì, esclusi dall’applicazione dell’imposta i voli di Stato, quelli sanitari ed i servizi di emergenza.

Art. 91 - Soggetto obbligato ed esenzioni

Soggetto passivo della imposta regionale è l’esercente l’aeromobile civile che si identifica in colui che assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell’articolo 874 del Codice della navigazione, il quale provvede al versamento delle somme dovute in base ai decolli ed agli atterraggi effettuati nel trimestre negli aeroporti civili, entro il quinto giorno del mese successivo al semestre (5 luglio e 5 gennaio).

Ai sensi dell’articolo 876 dello stesso Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell’aeromobile.

La base imponibile è determinata, in base al numero dei decolli e degli atterraggi effettuati nel trimestre, considerando due variabili: il peso massimo al decollo di ciascun velivolo e le caratteristiche tecniche dell’emissione sonora così come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale. Tali ultime norme sono contenute nell’allegato XVI alla Convenzione internazionale per l’aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva in Italia con il D.lgs. 6 marzo 1948, n. 616. Il certificato acustico dei veicoli è previsto dal decreto del Ministro dei trasporti 3 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 9 gennaio 1984.

Art. 92 - Determinazione e versamento dell'imposta

Le misure dell’imposta sull’emissione di rumore degli aeromobili sono le seguenti:

Classe

Descrizione

Lire sulle prime 25 t. (*)

Lire per ogni altra t. (*)

1

Veicoli subsonici a reazione e a elica senza certificazione acustica

479

631

2

Veicoli subsonici a reazione con caratteristiche di certificazione acustica internazionale capitolo 2 all. XVI Conv. Chicago 7.12.44

359

473

3

Veicoli subsonici a reazione con caratteristiche di certificazione acustica internazionale capitolo 3 all. XVI Conv. Chicago 7.12.44 ed a elica muniti di certificazione acustica

120

158

(*) Tonnellata o frazione di tonnellata.

Le Regioni e le Province autonome hanno facoltà, tramite legge, di elevare fino al 15 per cento le misure dell’imposta nei casi in cui l’atterraggio o il decollo di aeromobili avvengono durante quelle fasce orarie ritenute di maggior traffico, come individuate dal Ministero dei trasporti e della navigazione con apposito decreto.

Art. 93 - Poteri delle regioni e delle province autonome

le Regioni e le Province autonome possono, con proprie leggi, variare annualmente le misure dell’imposta sull’emissione degli aeromobili, nei limiti della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Dette variazioni devono essere deliberate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto dall’1° gennaio dell’anno successivo.

I medesimi enti possono, altresì, deliberare, sempre con legge, misure d’imposta territorialmente differenziate in base alla densità abitativa delle zone aeroportuali, entro il limite del dieci per cento delle misure stabilite nell’articolo 92.

Art. 94 - Sanzioni e contenzioso

Il contenzioso è di competenza delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Gli enti interessati possono introdurre, con apposita legge l’applicazione di una sanzione amministrativa non superiore a lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili, nel caso in cui gli aeromobili stessi superino le soglie massime di rumore così come definite dal Ministro dell’Ambiente.

Art. 95 - Disposizioni transitorie e finali

Sono abrogate, dal 10 dicembre 2000:

Art. 96 - Disposizioni in materia di volontariato e di (esenzione) canone radio per attività antincendio e di protezione civile

omissis

Art. 97 - Proroga di termini per la concessione di agevolazioni alle regioni Umbria e Marche colpite da eventi sismici

Sono prorogati, di ulteriori dodici mesi (fino al 31.12.2001), i termini per usufruire delle agevolazioni tributarie riguardanti i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici, di cui al decreto del Ministro dell’interno 28 settembre 1998, n. 499.

Art 98 Rilevanza fiscale del bilancio dell’Ufficio italiano cambi

omissis

Art. 99 - Proroga di termini

Sono prorogati i termini nelle seguenti misure e materie:

Art. 100 - Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi

Il governo è autorizzato ad emanare, entro il 10 giugno 2001 un regolamento volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi, quali, tasse e soprattasse di ancoraggio, tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate via aerea e per via marittima, tasse portuali.

Art. 101 - Semplificazione degli adempimenti contabili

La norma conferma, al fine di evitare l’insorgere di incertezze interpretative, la persistenza del potere di emanare regolamenti, anche in presenza di successive disposizioni di legge che regolino materie già disciplinate con regolamento, salvo che la legge sopravvenuta non escluda espressamente il citato potere regolamentare.

Con il comma 2, infine, si rinvia allo strumento dei regolamenti la disciplina degli adempimenti contabili e formali a carico dei contribuenti che effettuano transazioni di commercio elettronico, aventi ad oggetto la cessione di beni e servizi, tramite intermediari abilitati, prevedendo, la possibilità di rendere facoltativa l’emissione della fattura qualora la transazione sia supportata da idonea documentazione.

Art. 102 copertura finanziaria

omissis

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