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SPECIALE FINANZIARIA 2001
FISCALE E TRIBUTARIO - LAVORO E PREVIDENZA
nr. 2/2001 del 01.02.2001

SOMMARIO

NUOVA MISURA DELLE RITENUTE D’ACCONTO SULLE PROVVIGIONI

"1017" IL NUOVO CODICE TRIBUTO PER LE COLLABORAZIONI

MODELLI GLA – NUOVI modelli e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA EX 10%

SEMPLIFICATI I MODELLI INTRASTAT

DICHIARAZIONE PERIODICA IVA NOVITA’

PARZIALMENTE DEDUCIBILE L’IVA SULLE AUTOVETTURE – INTERESSI 1% SULLE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

FINANZIARIA 2001 – IL PROVVEDIMENTO COMMENTATO

NUOVA MISURA DELLE RITENUTE D'ACCONTO SULLE PROVVIGIONI

La variazione delle aliquote IRPEF prevista dall’art. 2 della Finanziaria 2001 comporta l’automatica modifica della misura delle ritenute d'acconto legate alla percentuale (ora 18%) del primo scaglione IRPEF.

Pertanto, sulle provvigioni pagate dal 1° gennaio 2001 dovrà essere operata una ritenuta d’acconto nella misura del 9% (che corrisponde al 18% del 50% della provvigione) anziché del 9,25%.

Se l'intermediario si avvale di dipendenti o collaboratori la nuova misura della ritenuta è pari al 3,6% (18% sul 20%della provvigione).

La prima scadenza interessata alla modifica è pertanto quella del 16 febbraio 2001.

"1017" IL NUOVO CODICE TRIBUTO PER LE COLLABORAZIONI

Con la Risoluzione nr. 2 dell'11 gennaio 2001 dell'Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Finanze ha creato il nuovo codice di versamento delle ritenute, operate sui compensi di collaborazione coordinata e continuativa erogati a decorrere dal 1° gennaio 2001, in precedenza il codice tributo era il 1041 e viene ora sostituito dal:

CODICE TRIBUTO: 1017

Ritenute da collaborazioni coordinate e continuative - Art. 47, c.1 lett. c-bis) DPR n. 917/96

Il nuovo codice sarà usato per la prima volta con le ritenute relative a gennaio da versare entro il 16 febbraio 2001.

Modelli gla - nuovi modelli e termini di presentazione della denuncia ex 10%

Le scadenze di presentazione all’INPS dei modelli GLA relativi al periodo aprile - dicembre 2000 inizialmente prevista entro il 31 gennaio e 28 febbraio 2001 rispettivamente per il modello cartaceo e per quello su dischetto, è stata prorogata rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile 2001 scadenze queste ultime, che entrano a regime come scadenze ordinarie di presentazione.

Le denunce dovranno essere effettuate utilizzando:

semplificati i MODELLI INTRASTAT

Il Ministero delle Finanze con decreto del 27.10.2000 ha approvato nuovi modelli Intrastat introducendo delle semplificazioni nella loro compilazione.

Come noto con i modelli INTRASTAT si riepilogano le cessioni e gli acquisti di beni effettuati con soggetti residenti nella comunità europea. L’obbligo di presentazione riguarda i soggetti IVA o anche associazioni o enti non soggetti IVA nel momento in cui effettuano degli acquisti intracomunitari.

La presentazione all’ufficio doganale territorialmente competente può avvenire con presentazione diretta o a mezzo raccomandata, su supporto cartaceo o anche su supporto magnetico (dischetto).

I termini di presentazione degli elenchi Intrastat variano a seconda del volume delle operazioni effettuate secondo i parametri indicati nella seguente tabella:

ELENCHI INTRASTAT PERIODICITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE

Acquisti comunitari

anno precedente in milioni

Vendite comunitarie

anno precedente in milioni

cadenza di presentazione

Termine di presentazione rispetto al periodo di riferimento

Fino a 50

Fino a 75

Annuale

Entro il mese successivo (31/1)

Oltre 50 fino a 200

Oltre 75 fino a 300

Trimestrale

Entro il mese successivo (30/4 – 31/7 – 31/10 – 31/1)

Oltre 200

Oltre 300

Mensile

Entro il giorno 20 del mese successivo

I nuovi modelli, devono essere obbligatoriamente usati dal 2001 (operazioni fatte nel 2001) da coloro che hanno adottato la contabilità in euro; mentre chi non ha ancora adottato la contabilità in euro ha facoltà di utilizzarli nel 2001, l’obbligo generalizzato scatterà dal gennaio 2002.

Precisiamo che il primo modello Intra nella nuova versione sarà presentato, per i soggetti mensili, entro il 20 febbraio 2001, quindi il riferimento è alla data delle operazioni non a quella di scadenza.

Una volta adottato il modello in versione EURO non può essere utilizzato il vecchio modulo.

Nella compilazione dei modelli (sia quelli nuovi che quelli vecchi) si può usufruire già da gennaio 2001, delle nuove semplificazioni vale a dire che:

Informazione richiesta

Semplificazione dal 2001

Valore statistico; Condizioni di consegna; Modalità di trasporto

Dati obbligatori solo per chi ha realizzato cessioni Intra di beni per oltre 7 miliardi o acquisti Intra per oltre 3,5 miliardi di lire

Nomenclatura combinata

Non va compilata da chi presenta i modelli con cadenza annuale

Acquisti in valuta

Non serve compilare la colonna 5 del modello Intra 2-bis (con l'ammontare delle operazioni espresso nella valuta dello Stato del venditore) quando il fornitore ha sede in un Paese U.E.

Ricordiamo infine che è possibile utilizzare la normale carta e non più gli appositi moduli a condizione che il contenuto sia sostanzialmente uguale ai modelli appositamente previsti.

Dichiarazione periodica iva novità

Il termine di presentazione delle dichiarazioni periodiche dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 è prorogato a maggio, lo ha annunciato il Ministero delle Finanze e lo prevede la bozza dei nuovi modelli di Periodica IVA.

Le principali novità in materia di dichiarazione periodica IVA non ancora formalizzate in un provvedimento di legge sono le seguenti:

Parzialmente deducibile l’iva sulle autovetture – INTERESSI 1% SULLE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

Vedere il commento agli articoli 30 e 31 della Finanziaria 2001 di seguito riportata.

Finanziaria 2001 – IL PROVVEDIMENTO COMMENTATO

Questo numero speciale è dedicato al commento della Finanziaria 2001, sul tema è già intervenuto il Ministero delle Finanze con la circolare n. 1 dell'Agenzia Entrate del 03.01.2001

La legge in argomento è la n. 388 del 23 dicembre 2000, c.d. "legge Finanziaria per l'anno 2001", pubblicata nel S.O. n. 219 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, i relativi provvedimenti salvo diversa esplicita precisazione entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

Di seguito riepiloghiamo gli argomenti indicando a fianco di ognuno se è stato oggetto di commento.

Finanziaria 2001

Articolo e descrizione

Commento

Art. 1 - Risultati differenziali

NO

Art. 2 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni tra cui:

  • Interessi passivi.
  • Detrazioni per spese sanitarie.
  • Detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di una abitazione adibita a dimora principale.
  • Dipendenti trasferiti.
  • Attività libero professionale intramuraria.
  • Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
  • Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero di fabbricati rurali.
  • Deduzione in favore di cooperative edilizie.
  • Crediti a favore dei sostituti d'imposta. Compensazione.

SI

Art. 3 - Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, redditi di lavoro dipendente all'estero

SI

Art. 4 - Riduzione dell'aliquota IRPEG, credito d’imposta, acconti.

SI

Art. 5 - Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario

NO

Art. 6 - Disposizioni in materia di tassazione del reddito d'impresa tra cui:

  • Tassazione separata delle indennità per la cessazione dei rapporti d'agenzia delle società di persone
  • Deduzione forfetaria a favore delle imprese di autotrasporto per conto terzi
  • Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante
  • Modifiche alla disciplina della DIT
  • Riclassificazione degli ammortamenti anticipati
  • Misure a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura
  • Aliquote IRAP per il settore agricolo e piccola impresa
  • Agevolazioni per gli investimenti ambientali
  • Disposizioni per le società cooperative
  • Modifiche inerenti l'Agevolazione Visco di cui all'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n.133

SI

Art. 7 - Incentivi per l'incremento dell'occupazione

SI

Art. 8 - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

SI

Art. 9 - Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale dal 2002

SI

Art. 10 - Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi

SI

Art. 11 - Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari

SI

Art. 12 - Trattamento fiscale degli avanzi di gestione dei consorzi

NO

Art. 13 - Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

SI

Art. 14 - Regime fiscale delle attività marginali

SI

Art. 15 - Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani

NO

Art. 16 - Disposizioni in materia di base imponibile IRAP

SI

Art. 17 - Interpretazione autentica dell'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi

SI

Art. 18 - Modifica ai versamenti ICI

SI

Art. 19 - Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale

SI

Art. 20 - Semplificazioni per l'INVIM decennale

SI

Artt. Da 21 a 29 - Accise, agevolazioni su gasolio per autotrazione, Agevolazioni su gasolio e GPL per zone montane, energia elettrica e geotermica

NO

Artt. 30 e 31 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

  • Disciplina applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.
  • Regime di esenzione applicabile ai prodotti della pesca.
  • Aliquota del 10% applicabile ai settori ad alta intensità di manodopera
  • Indetraibilità dell'imposta pagata sull'acquisto di autoveicoli.
  • Rivendita dell’auto usata.
  • Modifica alle norme sulla indetraibilità dell'imposta afferente alcuni impianti di telefonia fissa e alle spese di rappresentanza.
  • Modifiche al settore dei rottami.
  • Rimborsi di imposte nelle procedure di fallimento e liquidazione coatta amministrativa.
  • Aliquota 4% alle cessioni di prodotti editoriali per soggetti non vedenti.
  • Proroga regime speciale IVA in agricoltura.
  • Liquidazioni e versamenti da parte di contribuenti minori. Interessi all’1%.

SI

Art. 32 - Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche.

SI

Art. 33 - Disposizioni in materia di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative – Imposta di bollo.

SI

Art. 34 - Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti

SI

Art. 35 - Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali

NO

Art. 36 - Riscossione dei tributi da regioni e comuni

NO

Art. 37 - Modifiche al Testo Unico di Pubblica Sicurezza

NO

Artt. 38 e 39 - Nulla osta dell’Amministrazione Finanziaria su apparecchi da divertimento

NO

Art. 40 - Capitale della società di gestione casa da gioco di Campione d’Italia

NO

Art. 41 - Enalotto e Lotto

NO

Art. 42 - Controlli dell’Amministrazione Finanziaria

SI

Capo IX - Disposizioni in materia di vendite di immobili e di alloggi artt. da 43 a 47

NO

Capo X - Altre disposizioni in materia di entrata, Capo XI Oneri di personale artt. da 48 a 51

NO

Capo XII - Spese delle amministrazioni pubbliche Artt. da 52 a 67

NO

Art. 68 - CFL e fiscalizzazione; mobilità e sgravi INAIL

SI

Artt. 69 e 70 - Disposizioni relative al sistema pensionistico

NO

Art. 71 - Totalizzazione

SI

Art. 72 - Cumulo pensione reddito

SI

Art. 73 - Revisione delle norme sul cumulo tra rendita INAIL e reversibilità INPS e Art. 74 Previdenza complementare dei dipendenti pubblici

NO

Art. 75 - Incentivi per l’occupazione di lavoratori anziani

SI

Art. 76 - Previdenza giornalisti e Art. 77 - gestione e bilanci degli enti previdenziali

NO

Art. 78 - Interventi in materia di ammortizzatori sociali e lavori socialmente utili

SI

Art. 79 - Norme in materia di ENPALS

NO

Art. 80 - Disposizioni in materia di politiche sociali

SI

Art. 81 - Interventi in materia di solidarietà sociale e Art. 82 - Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

NO

CAPO XIV - Interventi nel settore sanitario artt. da 83 a 101

NO

CAPO XV - Strumenti di gestione del debito pubblico e CAPO XVI - Disposizioni per agevolare l’innovazione artt. da 102 a 108

NO

CAPO XVII - Interventi in materia ambientale artt. da 109 a 115

NO

Art. 116 - Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare

SI

Art. 117 - Disposizioni in materia di lavoro temporaneo e Art. 118 - Interventi in materia di formazione professionale

NO

Art. 119 - Potenziamento dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

SI

Art. 120 - Riduzione degli oneri sociali

SI

CAPO XIX - Interventi in materia di agricoltura artt. da 121 a 130

NO

CAPO XX - Trasporti e infrastrutture viarie; CAPO XXI - Continuità territoriale con la Sicilia e CAPO XXII - Riassetto idrogeologico e tutela del patrimonio storico artistico artt. da 131 a 143

NO

CAPO XXIII - Investimenti pubblici e CAPO XXIV - Disposizioni in settori diversi artt. da 144 a 155

SI

Art. 156 - Efim e Art. 157 - Fondi speciali e tabelle

NO

Art. 158 - Copertura finanziaria ed entrata in vigore

SI

Art. 1 – Risultati differenziali.

Non commentato.

Art. 2 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.

E’ modificato l'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, prevedendo che la deduzione relativa all'abitazione principale e alle relative pertinenze viene aumentata fino all'ammontare dell'intera rendita catastale dei citati immobili, in pratica essendo la deduzione pari alla rendita, si esclude da tassazione IRPEF l’abitazione principale e le relative pertinenze.

La modifica entra in vigore a partire dall'anno d'imposta 2000.

Dal 2001 il diritto a fruire della deduzione per l'abitazione principale spetta anche a quei contribuenti che trasferiscono la propria dimora abituale presso un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che detta abitazione non risulti locata.

La precedente formulazione prevedeva l'applicazione di tale beneficio solamente nei confronti di persone anziane o disabili.

Vecchio

Nuovo

La deduzione prevista per l’abitazione principale (e per le relative pertinenze) è di lire 1.800.000 rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso dell’unità mobiliare. L’importo della deduzione non può essere superiore all’ammontare del relativo reddito di fabbricati

L’ammontare della deduzione prevista per l’abitazione principale (e per le relative pertinenze) spetta fino a concorrenza della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa (e delle relative pertinenze).

Modificando l'articolo 11 del TUIR, vengono rideterminate le aliquote IRPEF, per gli anni 2001, 2002 e 2003 secondo la seguente tabella:

Scaglioni di reddito

Aliquote anno 2000

Aliquote anno 2001

Aliquote anno 2002

Aliquote anno 2003

Fino a lire 20 milioni

18,5%

18%

18%

18%

Oltre 20 e fino a lire 30 milioni

25,5%

24%

23%

22%

Oltre 30 e fino a lire 60 milioni

33,5%

32%

32%

32%

Oltre 60 e fino a lire 135 milioni

39,5%

39%

38,5%

38%

Oltre lire 135 milioni

45,5%

45%

44,5%

44%

La modifica dell’aliquota IRPEF del primo scaglione di reddito produce automaticamente la modifica della ritenuta da applicare sulle provvigioni che come noto si applica sul 50% delle stesse ed in misura pari all’aliquota del primo scaglione IRPEF quindi dal 1° gennaio 2001 sulle provvigioni si applicherà una ritenuta del 18% sul 50% delle stesse, vale a dire una ritenuta del 9% sul totale delle provvigioni.

Sono poi modificate le detrazioni d'imposta per familiari a carico, già previste dalla legge 23 dicembre 1999, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2000) in lire 516.000 per l'anno 2001 ed in lire 552.000 per l'anno 2002, elevandole rispettivamente a lire 552.000 e 588.000, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. Inoltre, i predetti importi sono ulteriormente aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 per l'anno 2002 nel caso in cui la detrazione sia relativa a figli successivi al primo e sempre che il reddito complessivo non superi lire 100 milioni; viene, inoltre, mantenuta per tutti i soggetti l’ulteriore detrazione di lire 240.000 da aggiungere ai suddetti importi per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni.

Poiché le detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto tra più contribuenti, ogni contribuente deve calcolare la parte di detrazione a lui spettante tenendo conto del proprio livello di reddito.

Vecchio

Nuovo

Per i figli e le altre persone indicate nell’art. 433 del C.C. compete una detrazione di lire 516.000 per l’anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dall’anno 2002.

Per i figli e le altre persone indicate nell’art. 433 del C.C. compete una detrazione di lire 552.000 per l’anno 2001 e di lire 588.000 a decorrere dall’anno 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. Tali importi sono aumentati a lire 616.000 per l’anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dall’anno 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.

Con il nuovo comma 1 dell'articolo 13 del TUIR, vengono modificate dal 2001 le detrazioni d'imposta spettanti per i redditi di lavoro dipendente rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

I nuovi importi sono i seguenti:

Importo detrazione lire

Limiti di reddito di lavoro dipendente

 

Superiore a lire

Fino a lire

2.220.000

--------------

12.000.000

2.100.000

12.000.000

12.300.000

2.000.000

12.300.000

12.600.000

1.900.000

12.600.000

15.000.000

1.750.000

15.000.000

15.300.000

1.600.000

15.300.000

15.600.000

1.450.000

15.600.000

15.900.000

1.330.000

15.900.000

16.000.000

1.260.000

16.000.000

17.000.000

1.190.000

17.000.000

18.000.000

1.120.000

18.000.000

19.000.000

1.050.000

19.000.000

30.000.000

950.000

30.000.000

40.000.000

850.000

40.000.000

50.000.000

750.000

50.000.000

60.000.000

650.000

60.000.000

60.300.000

550.000

60.300.000

70.000.000

450.000

70.000.000

80.000.000

350.000

80.000.000

90.000.000

250.000

90.000.000

90.400.000

150.000

90.400.000

100.000.000

100.000

100.000.000

----------------

Per quanto concerne l'ulteriore detrazione prevista per gli anziani dal comma 2 dell'articolo 13 del TUIR, il possesso di redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 non preclude la possibilità di godere del beneficio, possono usufruire quindi della ulteriore detrazione i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di redditi di pensione, di redditi derivanti dall’abitazione principale, dalle relative pertinenze, e dai terreni, questi ultimi per un importo non superiore a lire 360.000. La modifica entra in vigore dall'anno d'imposta 2000.

La detrazione spettante ai soggetti percettori di redditi minimi viene modificata, dal 2001, come riportato nella tabella che segue.

Reddito costituito dall’abitazione principale più redditi da Cococo o redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno

Reddito costituito dall’abitazione principale più redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente a termine di durata inferiore all’anno e reddito derivante da assegni periodici percepiti in seguito a separazione legale, scioglimento, annullamento del matrimonio

Reddito complessivo

Detrazione

Reddito complessivo

Detrazione

Fino a £. 9.100.000

300.000

Fino a £. 9.100.000

400.000

Oltre, fino a £. 9.300.000

200.000

Oltre, fino a £. 10.000.000

300.000

Oltre, fino a £. 9.600.000

100.000

Oltre, fino a £. 11.000.000

200.000

Oltre, fino a £. 12.000.000

100.000

Nuovi importi della detrazione d'imposta per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore:

Importo detrazione

Limiti di reddito

 

Superiore a lire

Fino a lire

1.110.000

-------------

9.100.000

1.000.000

9.100.000

9.300.000

900.000

9.300.000

9.600.000

800.000

9.600.000

9.900.000

700.000

9.900.000

15.000.000

600.000

15.000.000

15.300.000

480.000

15.300.000

16.000.000

410.000

16.000.000

17.000.000

340.000

17.000.000

18.000.000

270.000

18.000.000

19.000.000

200.000

19.000.000

30.000.000

100.000

30.000.000

60.000.000

Le descritte modifiche, relative alla detrazione per redditi di lavoro autonomo o d'impresa minore, entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001.

Interessi passivi

Alla possibilità di usufruire della detrazione del 19% dell’importo degli interessi passivi sul mutuo contratto per acquistare l’abitazione principale sono state apportate le seguenti modifiche in vigore dal 2001:

Descrizione

Vecchia regola

Nuova regola

Periodo entro il quale l'acquirente deve adibire ad abitazione principale l'immobile oggetto dell'acquisto

Sei mesi

Un anno

Periodo massimo che può intercorrere tra la stipula del contratto di mutuo e l'acquisto dell'immobile

Sei mesi

Un anno

L'immobile acquistato è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente

 

La detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto

Acquisto di un immobile locato

 

Possibilità di godere della detrazione se entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, adibisca la casa ad abitazione principale.

Acquisto di immobili destinati ad abitazione principale dei familiari del contribuente.

Non previsto

Il diritto alla detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare

L'immobile cessa di essere utilizzato come abitazione principale

Il beneficio della detrazione viene meno tranne il caso del lavoratore dipendente che trasferisca la propria dimora per motivi di lavoro

Si può godere della detrazione oltre che nell'ipotesi in cui un lavoratore dipendente trasferisca la propria dimora per motivi di lavoro, anche nel caso in cui la variazione della dimora dipenda da trasferimenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non venga locato.

Mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi,

Ognuno può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi

Ove uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può beneficiare della detrazione per entrambe le quote.

Detrazioni per spese sanitarie.

E’ consentito ripartire la detrazione per spese mediche (19%, per la parte che eccede le lire 250.000), in quattro quote annualità di pari importo se dette spese eccedono, nell'anno, il limite dei 30.000.000.

Il ministero precisa che la formulazione testuale della disposizione induce a ritenere che il superamento del predetto limite debba essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, e prescindendo, a tali fini, dalla considerazione della soglia di franchigia pari a lire 250.000.

Detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di una abitazione adibita a dimora principale.

La detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione di una abitazione adibita a dimora principale è stata modificata rideterminando gli importi delle detrazioni spettanti, risultano cosi graduate:

Si rammenta che per fruire della detrazione è necessario che il contratto sia stipulato o rinnovato a norma dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 4, commi 2 e 3,della legge n. 431 del 9 dicembre 1998. La modifica entra in vigore dall'anno d'imposta 2000.

Dipendenti trasferiti.

Spetta una detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi.

Tale detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:

Le modifiche ora descritte entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001.

Attività libero professionale intramuraria.

Dal 2001 viene elevata dal 10% al 25% la deduzione forfetaria delle spese sostenute per l’attività libero professionale intramuraria del medico

Tale deduzione va operata sulla parte dei compensi al netto le somme di spettanza dell'azienda sanitaria.

Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Qualche novità in materia di detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Si è innanzi tutto disposta la proroga, per l'anno 2001, della detrazione in argomento, che scadeva al 31 dicembre 2000.

L’agevolazione è stata poi estesa anche a:

Detrazione delle spese sostenute per gli interventi di recupero di fabbricati rurali.

Il comma 3 dell'art. 2 prevede la proroga per tutto l'anno 2001, a favore dei giovani agricoltori, della detrazione del 36% per le spese sostenute, ai sensi della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, per gli interventi di recupero dei fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all’attività agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale.

Tardive comunicazioni relative agli interventi di recupero.

La tardiva comunicazione relativa all'inizio dei lavori edili, prevista a pena di decadenza dal decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, quindi la comunicazione presentata dopo la data di effettivo avvio dei lavori, è sanata limitatamente ai lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, purché la comunicazione sia stata comunque inviata ai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

Deduzione in favore di cooperative edilizie.

Il comma 5 dell'art. 2 istituisce, in favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, una deduzione ai fini della determinazione del reddito. Tale deduzione è pari alla somma delle rendite catastali delle unità immobiliari che risultano adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Dalla stessa data è abolita la deduzione per le cooperative edilizie, ai fini dell'IRPEG, di una somma pari a lire 500.000 per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Abrogazione art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge 488/99.

L'articolo 2, comma 7, abrogando i commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elimina la previsione del credito d'imposta riconosciuto agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementavano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2002, attraverso l'assunzione di particolari categorie di soggetti, accompagnata dalla concessione ai nuovi assunti di fabbricati o porzioni di essi in uso, comodato o locazione.

Il credito d'imposta era pari al 19% del compenso in natura, calcolato con i criteri di cui all'art. 48 del TUIR.

Crediti a favore dei sostituti d'imposta. Compensazione.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge Finanziaria conferisce legittimità al comportamento dei sostituti di imposta che, in deroga alle disposizione dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, abbiano utilizzato in compensazione, tramite il modello F24, già con i versamenti del mese di dicembre 2000, il particolare credito risultante dall'applicazione dei nuovi scaglioni di imposta.

Si ricorda che i sostituti di imposta dovevano, con la retribuzione del mese di novembre 2000, rimborsare ai propri dipendenti, le ritenute operate nel corso dell'anno, fino ad un importo non superiore a lire 350.000, e che detta restituzione era dovuta anche nel caso in cui i sostituti stessi non avessero a disposizione un monte ritenute sufficienti.

In quest'ultimo caso i sostituti dovevano necessariamente utilizzare risorse finanziarie proprie.

La disposizione contenuta nella finanziaria legittima quindi, in questa particolare ipotesi, la compensazione prima dell’esposizione dell’eventuale credito in denuncia.

Art. 3 - Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, redditi di lavoro dipendente all'estero.

Sanatoria pensioni ed assegni di fonte estera.

L'articolo 3, comma 1, prevede che "per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza".

La sanatoria è consentita a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, non siano intervenuti, relativamente ai redditi di cui trattasi, avvisi di accertamento resisi definitivi.

Possono beneficiare delle sanatoria in discorso anche i soggetti che si siano già avvalsi della facoltà concessa dalla precedente sanatoria art. 9-bis, D.L. n. 79 del 1997 entro il termine del 31 maggio 1999. Il versamento delle somme dovute (calcolate con l’aliquota marginale o del 25% in caso di mancata presentazione della dichiarazione) potrà essere effettuato anche ripartendo l'ammontare complessivo in quattro rate di pari importo con le seguenti scadenze:

15 dicembre 2001

15 giugno 2002

15 dicembre 2002

15 giugno 2003

La rateizzazione non comporta l'applicazione di interessi.

Il versamento va effettuato presso gli uffici postali, concessionario e presso le banche utilizzando il Mod. F24, con indicazione, nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario", dell'importo della rata dovuta e dell'apposito codice tributo 4358 corrispondente al codice relativo a "sanatoria fiscale per i redditi di pensione estera", già istituito in occasione della originaria sanatoria. Il periodo di riferimento da riportare nell'apposita colonna del Mod. F24 è l'anno nel quale si effettua il versamento e non quello relativo alla annualità o alle annualità da sanare.

Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero.

L'art. 3, comma 2, della legge finanziaria per l'anno 2001, prevede che "per l'anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile".

Occorre precisare che la disposizione in commento limita l'esclusione dalla base imponibile IRPEF ai soli redditi derivanti da attività lavorative prestate nelle zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria e San Marino) ed in altri Paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco), da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Si tratta, pertanto, esclusivamente di quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero (zone di frontiere o paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro. Non rientrano, invece, in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto che prevede l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi (v. ultimo notiziario).

Questo particolare regime di esenzione ha due conseguenze sul piano delle prestazioni sociali:

Art. 4 - Riduzione dell'aliquota IRPEG.

L'articolo 4 della legge in commento prevede la riduzione dell'aliquota (IRPEG) applicabile sul reddito delle persone giuridiche e di conseguenza modifica tutte le disposizioni che regolamentano le regole sul credito d'imposta in materia di distribuzione di utili societari.

Il comma 1 lett. b) modificando l'art. 91 del TUIR, prevede la riduzione dell'aliquota IRPEG dal 37 al:

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'aliquota IRPEG applicabile sarà pari al 36 % nel 2001 e 2002, mentre dal 2003 sarà al 35 %.

Credito d'imposta ordinario.

Conseguentemente alla riduzione dell'aliquota IRPEG si è reso necessario adeguare le norme che regolano la misura del credito d'imposta ordinario e quello limitato.

Cambia dunque la misura del credito d'imposta pieno, concesso a fronte delle imposte effettivamente pagate dalla società che passa dall'attuale 58,73 per cento:

La nuova misura del credito d'imposta interessa anche gli utili e le riserve accantonati in precedenti esercizi - che, dunque, hanno scontato un'imposta IRPEG del 37 per cento - la cui distribuzione sia deliberata nell'esercizio successivo a quello in relazione al quale è stata applicata l'aliquota ridotta. Secondo il ministero la distribuzione di utili tassati al 37% darà comunque un credito d’imposta corrispondente al 36% quindi con una perdita da parte del contribuente, il tutto giustificato dalla necessita' di semplificare calcoli e adempimenti ed in coerenza secondo il ministero, con le scelte pregresse fatte dal legislatore che, sempre ai medesimi fini, in caso di aliquote crescenti, avevano consentito l'attribuzione di un maggiore credito d'imposta a fronte di minori imposte assolte dalla società.

Credito d'imposta limitato.

Con la lettera c) del comma 1 dell'articolo in commento si ridetermina la misura del credito d'imposta limitato di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 105 del TUIR.

Come noto, il credito d'imposta limitato viene attribuito ai soci a fronte di imposte "virtuali", vale a dire di quelle imposte che, per effetto di provvedimenti agevolativi, non vengono pagate dalla società, ma comunque trasferite ai soci sotto forma di credito d’imposta per far godere ai soci il beneficio riconosciuto alla società.

Ai fini di tale calcolo, concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 105 del TUIR (canestro b) le imposte virtuali corrispondenti al prodotto tra la percentuale del credito d'imposta ordinario e quella parte del reddito che si considera non assoggettata a tassazione.

Pertanto, concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 105 del TUIR le imposte virtuali corrispondenti al 56,25 per cento dei proventi considerati esenti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001 e al 53,85 per cento di quelli conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003.

Il comma 2 dell'articolo in commento, in conseguenza della riduzione dell'aliquota IRPEG, modifica la misura del credito d'imposta limitato previsto sulle plusvalenze derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui al D.lgs. n. 358/97, oltre che in riferimento al reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai fini DIT

A tal fine, concorreranno a formare il canestro B le imposte virtuali corrispondenti al 56,25 per cento di quella parte del reddito che si considera non assoggettata a tassazione, e che è pari al 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001; nonché le imposte virtuali corrispondenti al 53,85 per cento di quella parte del reddito che si considera non assoggettata a tassazione, pari al 45,72 per cento delle suddette plusvalenze e redditi conseguiti a far data dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003.

Riepilogando:

Periodi

Aliquota IRPEG

Credito d'imposta da assegnare al "canestro B

Anni precedenti

37

Reddito agevolato x 48,65% x 58,73%

2001

36

Reddito agevolato x 47,22% x 56,25%

2002

36

Reddito agevolato x 47,22% x 56,25%

2003

35

Reddito agevolato x 45,72% x 53,85%

Occorre notare che è possibile equiparare tali due fattispecie agevolate, ai fini della individuazione della percentuale di reddito esente, solo per effetto della recente unificazione al 19 per cento sia dell'aliquota IRPEG applicabile al reddito soggetto a DIT, sia dell'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista in relazione alle operazioni di ristrutturazione aziendale (ridotta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6 della Legge 21 novembre 2000, n. 342).

Per le società quotate, con riferimento al reddito agevolato ai fini DIT, la suddetta percentuale di provento non assoggettato a tassazione è pari, rispettivamente al:

Rispetto alle società non quotate, la differenza è dovuta dalla minor tassazione del reddito agevolato, pari al 7 per cento.

E’ importante precisare, che ai fini della determinazione del "canestro B", l'ammontare del reddito considerato esente (47,22 o 45,72 per cento del reddito agevolato) non può superare il valore dell'utile d'esercizio. Se ciò avvenisse la società dovrà computare, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta limitato, soltanto il 56,25 o il 53,85 per cento dell'importo di detto utile.

Anche ai fini della legge Visco (133/99) viene modificata la percentuale di reddito da considerare esente, tale percentuale per il reddito conseguito nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001 passa dal 48,65 per cento al 47,22 per cento.

Infatti l'art. 6, comma 24, della legge in commento che estende, per le società di capitali, il periodo di utilizzo dell'agevolazione Visco, per il periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore di detta legge) e per i due successivi (casi normali 99-2000-2001).

Si ricorda che la norma modificata stabilisce che i canestri devono, comunque, essere ridotti di un importo corrispondente al credito d'imposta relativo agli utili distribuiti indipendentemente dalla utilizzazione del credito stesso da parte dei soci per esempio perché non residenti.

Acconto IRPEG riduzione e aumenti.

L'ultimo comma dell'articolo 4 prevede la riduzione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche finora stabilito nel 98%, nelle seguenti misure:

Nuove misure dell’acconto IRPEG

Periodo d'imposta in corso alla data del

Misura dell'acconto

31 dicembre 2001

93,5 per cento

31 dicembre 2002

98,5 per cento

31 dicembre 2003

99 per cento

Art. 5 - Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario.

Non commentato.

Art. 6 - Disposizioni in materia di tassazione del reddito d'impresa.

Tassazione separata delle indennità per la cessazione dei rapporti d'agenzia delle società di persone.

L'articolo 6, comma 1 dispone, tra le altre, una modifica all'art. 16, comma 1, lett. d) del TUIR che estende anche alle società di persone l’agevolazione già prevista per le persone fisiche. Si tratta dell’applicazione dell’imposta separata sul reddito derivante dall’indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

L'applicazione separata dell'imposta viene estesa alle predette indennità riferite alle società di persone con decorrenza 1 gennaio 2001.

Deduzione forfetaria a favore delle imprese di autotrasporto per conto terzi.

Il comma 2 integra l'art. 79, comma 8, del TUIR, introducendo un'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.

La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell’attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Tale deduzione, spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (anche a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibilità di fruire dell'altra deduzione forfetaria già prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa.

La disposizione ha decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2000.

Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

Il comma 3 dell'art. 6 proroga fino al periodo di imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante già prevista dal comma 1 dell'art. 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i periodi di imposta dal 1999 al 2000.

La deduzione, è calcolata sull'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) del TUIR con le seguenti percentuali

Modifiche alla disciplina della DIT.

I commi 5 e 6 dell'art. 6 della legge finanziaria apportano, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000, quindi nella generalità di casi a partire dall'anno 2001, sostanziali modifiche alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 466/97, in materia D.I.T., in particolare:

  1. è soppresso il vincolo in base al quale l’applicazione della DIT non poteva determinare un'aliquota media d’imposta, inferiore al 27 per cento;
  2. circa l'applicazione dell'aliquota ridotta per le società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati, è eliminato il vincolo dell'aliquota media minima del 20 per cento e confermata l'applicazione dell'aliquota IRPEG ridotta del 7 per cento.
  3. viene mantenuto il diritto al riporto a nuovo della quota di reddito agevolata maturata sino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000 e non utilizzata, per effetto dell'applicazione delle aliquote medie del 27 e del 20%

Da ultimo, si fa presente che l'art. 8, comma 4, della legge finanziaria per l'anno 2001 prevede che il coefficiente di remunerazione ordinaria, determinato con decreto del Ministro delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno, possa essere diversificato in funzione del settore di attività e delle dimensioni e della localizzazione dell'impresa.

Riclassificazione degli ammortamenti anticipati.

Il principio contabile n. 25 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio nazionale dei Ragionieri, prevede un "trattamento raccomandato" degli ammortamenti anticipati, e un "trattamento consentito" degli stessi:

Il comma 7 dell'art. 6 prevede ora che "i soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, e che ora adottino la diversa metodologia di imputazione alla speciale riserva prevista dall'art. 67, comma 3, del TUIR, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi, imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite.

La norma consente quindi di cambiare la metodologia di rilevazione contabile degli ammortamenti anticipati anche per quei soggetti che, per esigenze di bilancio, non potrebbero procedere alla riclassifica degli ammortamenti anticipati pregressi alla speciale riserva disposta dall'art. 67, comma 3 del TUIR, non essendo in grado di imputare al conto economico le relative imposte differite, né di accantonarle utilizzando una diversa e preesistente riserva di utili indivisi, secondo quanto indicato nel principio contabile n. 25 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio nazionale dei Ragionieri, per chi ha adottato il "trattamento consentito", viene prevista la possibilità di adottare il "trattamento raccomandato" ripristinando il valore netto dei beni mediante la creazione della riserva da ammortamenti anticipati e l'accantonamento delle relative imposte differite, addebitando una riserva di utili indivisi, o in assenza delle stesse, la voce oneri straordinari del conto economico.

Con la disposizione in esame viene consentito di utilizzare, a tal fine, la speciale riserva prevista dall'art. 67, comma 3 del TUIR. Si ricostruisce in tal modo la situazione patrimoniale che si sarebbe avuta nel caso di utilizzo, fin dall'origine, del "trattamento raccomandato".

Con la disposizione in commento si è inteso, inoltre, far rilevare ai fini DIT le quote di ammortamento anticipato contabilizzate in precedenti esercizi, mediante trasferimento a riserva (del patrimonio netto) dell'importo accantonato al fondo ammortamenti anticipati, previa decurtazione dalla medesima dell'ammontare delle imposte differite.

Il ministero precisa, che dal momento che il decreto legislativo n. 466/97 (art. 1, comma 1) prevede la rilevanza della "variazione in aumento del capitale investito rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996", ai fini dell'agevolazione in argomento rileva esclusivamente la quota di riserva riferita agli ammortamenti anticipati contabilizzati successivamente all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Misure a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Il comma 8 dell'art. 6 per favorire la continuità dell'impresa agricola, prevede l’esenzione dall'imposta di successione e donazione, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM per gli atti di successione e donazione aventi ad oggetto tutti i beni costituenti l'azienda agricola, questi atti sono soggetti solo all’imposta ipotecaria in misura fissa.

Risulta così ampliata l'agevolazione che prima riguardava i fondi rustici e che ora interessa i beni costituenti l'azienda, compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte ecc.

L'esenzione spetta a condizione che l'atto intercorra tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado e che il beneficiario risulti un imprenditore agricolo di età inferiore a quaranta anni.

Aliquote IRAP per il settore agricolo e piccola pesca.

Il comma 12, modificando il comma 1 dell'art. 45 del D.lgs. n. 446/97, prevede la rimodulazione delle aliquote IRAP previste nella fase transitoria per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, art. 10 del DPR 601/73.

Riepiloghiamo le aliquote previste:

Periodi d’imposta in corso al

Aliquota IRAP

1.1.1998-1999-2000

1,9%

1.1.2001-2002-2003

2,5%

1.1.2004

4,25% ordinaria

Agevolazioni per gli investimenti ambientali.

Il comma 13 dell'art. 6 prevede ai fini delle imposte sui redditi, che la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, non concorre a formare il reddito imponibile delle piccole e medie imprese.

Concetto di investimento ambientale

Investimento ambientale, è tale il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424, primo comma, lett. B), n. II del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente.

Tale norma del codice civile elenca, tra le immobilizzazioni materiali che concorrono alla formazione dell'attivo dello stato patrimoniale, i seguenti beni:

  1. terreni e fabbricati;
  2. impianti e macchinari;
  3. attrezzature industriali e commerciali;
  4. altri beni;
  5. immobilizzazioni in corso e acconti.

Sono escluse dall'agevolazione in parola i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto di beni ma, ad esempio, la loro locazione, oppure la concessione in uso, usufrutto, ecc..

Per usufruire dell'agevolazione è comunque necessario che l'acquisto delle immobilizzazioni materiali sia finalizzato alla prevenzione, riduzione e riparazione dei danni provocati all'ambiente dall’attività di impresa.

Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in commento gli investimenti di bonifica ambientale realizzati in attuazione di obblighi di legge.

Concetto di piccola e media impresa

Con decreto 18 settembre 1997 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito piccola e media quell'impresa che:

Disposizioni antielusive

Il comma 14 dell’articolo 6 prevede che qualora i beni che formano oggetto degli investimenti agevolati siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza fra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

Ad esempio:

Costo di acquisto degli investimenti ambientali nel 2001

Cessione nel 2002 di detti beni

Costo di acquisto degli investimenti ambientali nel 2002

Reddito non assoggettato ad imposizione nel 2002

1.000.000

800.000

2.000.000

1.800.000

(2.000.000 – (1000.000 – 800.000)

Si ricorda infine che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le imprese interessate ad avvalersi dell'agevolazione recata dalla disposizione in commento debbono riepilogare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

Ambito soggettivo di applicazione.

Possono avvalersi dell'agevolazione per investimenti ambientali i soggetti titolari di reddito di impresa (piccola o media) che determinano il reddito in contabilità' ordinaria.

Altre condizioni

Il comma 19 stabilisce che a decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare dal 1 gennaio 2003), la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, che non concorre a formare il reddito imponibile è pari all'importo eccedente rispetto a quello medio degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

esempio:

Deducibilità delle erogazioni liberali.

Comma 21, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, art. 65 del TUIR, la nuova lettera c-decies prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico.

Disposizioni per le società cooperative.

La nuova formulazione dell'art. 12 del DPR. 601/73 prevede che le società cooperative e loro consorzi possano dedurre dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo pagato per acquistare beni e servizi, nonché sotto forma di eventuali maggiori compensi per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ristorno possono essere anche imputate ad incremento delle quote sociali.

In sostanza la norma consente la deduzione alle cooperative in genere (non solo a quelle di consumo) in relazione alla restituzione di una parte del prezzo pagato dai soci per acquisti di beni e servizi nonché delle somme ripartite tra i soci sotto forma di "maggiore compenso per i conferimenti effettuati".

Modifiche inerenti l'Agevolazione Visco di cui all'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Ambito temporale dell'agevolazione per i soggetti IRPEG.

Il comma 24 dell'art. 6 della legge finanziaria 2001 ha prolungato, a favore dei soggetti IRPEG il periodo di agevolazione Visco disponendo che tali soggetti possono avvalersi dell'agevolazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 18 maggio 1999 e per i due successivi.

In pratica, per i soggetti IRPEG aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare i periodi agevolati risultano essere il 1999, il 2000 e il 2001.

Conseguentemente il riporto degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili del primo periodo agevolato, trova applicazione anche per il terzo periodo agevolato, (2001), relativamente ai soggetti IRPEG aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Pertanto, gli importi degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al secondo periodo agevolato (2000), che non hanno rilevato ai fini dell'agevolazione di cui trattasi, potranno essere computati nell'ultimo periodo agevolato (2001).

Non sarà possibile riportare eventuali somme non utilizzate nell'ultimo periodo perché gli effetti dell’agevolazione cessano nel 2001.

Risultano anche applicabili le disposizioni (comma 2 art. 3 L. 342/2000) che consentono di far rilevare nel periodo agevolato i conferimenti in denaro computati senza tenere conto del criterio del ragguaglio ad anno.

Periodo dell'agevolazione per gli altri soggetti.

Il comma 4 dell'art. 6 della legge finanziaria 2001, modificando il primo periodo del comma 11 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, ha precisato che per le persone fisiche e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice l'agevolazione risulta applicabile per i periodi d'imposta 1999 e 2000.

La precisazione consente ai soggetti che si sono costituiti successivamente alla data del 18 maggio 1999 i quali non potevano avvalersi dell'agevolazione relativa periodo "in corso alla data del 18 maggio 1999", in quanto all'epoca non esistenti.

In base alla modifica intervenuta, i soggetti costituiti successivamente alla data del 18 maggio 1999 ma non oltre il 31 dicembre 1999 potranno fruire dell'agevolazione per i periodi d'imposta 1999 e 2000.

In ogni caso non rientrano nell'ambito temporale di applicazione della norma i soggetti che si costituiranno dopo il 31 dicembre 2000, atteso che l'ambito temporale coincide con gli anni solari 1999 e 2000.

Art. 7 - Incentivi per l'incremento dell'occupazione.

L'art. 7 della legge finanziaria per il 2001 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempio pieno sia a tempo parziale, rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo dal 1 ottobre 1999, 30 settembre 2000.

L'incremento della base occupazionale, come stabilito dal successivo comma 3, deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Possono usufruire del credito d'imposta tutti i datori di lavoro appartenenti al settore privato, situati su tutto il territorio nazionale, anche se non rivestono la qualifica di imprenditori e anche se non sono sostituti d’imposta.

Per i datori di lavoro che diventano tali successivamente al 1 ottobre 2000, ogni lavoratore assunto costituisce incremento della base occupazionale.

La predetta agevolazione compete anche alle società cooperative in relazione all'incremento del numero dei propri soci lavoratori.

È concessa anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per almeno 230 giornate all'anno (es. lavoratori stagionali).

A titolo esemplificativo, oltre alle imprese, il beneficio spetta anche ai professionisti e ai privati che assumono personale (domestici ecc.).

Il beneficio in questione è cumulabile con benefici eventualmente concessi da altre disposizioni di legge.

Per fruire tale credito i datori di lavoro devono rispettare:

a) i contratti collettivi nazionali di lavoro anche con riferimento ai soggetti per i quali non si fruisce del credito d'imposta;

b) le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 14 agosto 1996 n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Requisiti dei lavoratori da assumere.

Il beneficio spetta solo qualora i nuovi assunti abbiano i seguenti requisiti:

Determinazione del diritto al credito d'imposta.

La misura del beneficio è pari a lire 800.000 mensili da riproporzionare in caso di assunzione con contratto a tempo parziale e, nell’ambito del periodo 1 ottobre 2000, 31 dicembre 2003 (periodo b), spetta a partire dal mese nel quale si è verificato.

Per verificare il diritto al beneficio, i datori di lavoro dovranno:

Verificata mensilmente l’esistenza delle condizioni sopra esposte, il datore di lavoro potrà utilizzare il credito di imposta, a partire dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’assunzione, in compensazione nel modello F24 con contributi e imposte dovute, utilizzando il codice 6732 l’evento (ad eccezione del credito maturato nel 2000 che è fruibile solo dal 2001).

I datori di lavoro dovranno inoltre verificare che l’organico complessivo (compresi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, apprendisti, CFL) in forza alla fine del periodo b, e successivi periodi, continui ad essere superiore a quello totale mediamente occupato nel periodo a.

Qualora tale condizione venisse meno, il diritto ai benefici decadrebbe con effetto dall’anno successivo: per anno si intende sempre il periodo dal 1 ottobre di un anno al 30 settembre di quello successivo.

Il diritto al credito di imposta spetterà solo per eventuali ulteriori assunzioni negli anni successivi, nel rispetto di tutte le condizioni elencate.

Ulteriore agevolazione.

L'art. 7, comma 10, limita la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (che riconosce un credito di imposta per nuove assunzioni alle imprese situate in aree svantaggiate con tassi di disoccupazione particolarmente elevati), per le assunzioni effettuate nel solo periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000.

In alternativa al beneficio di cui è stata disposta la decadenza anticipata, le aziende ubicate:

a) nelle zone "cuscinetto" (territori indicati nell'art. 4, comma 3, l. n. 448 del 1998);

b) nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n, 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, (mezzogiorno d’Italia) nonché in quelle delle Regioni Abruzzo e Molise, spetta per ciascun nuovo dipendente un ulteriore credito d'imposta pari a Lire 400.000.

L'ulteriore credito d'imposta in commento, è riconosciuto nel rispetto delle regole relative agli aiuti "de minimis" di cui alla Comunicazione della Commissione CEE 96/C 68/06, e non può eccedere, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi, l'importo di lire 180 milioni nel triennio. Ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il medesimo limite di lire 180 milioni nel triennio.

Il credito d'imposta, che si configura come contributo in conto esercizio e come tale è inquadrabile tra i ricavi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, per espressa previsione dell'art. 7, comma 4, della legge in argomento, non concorre alla determinazione del reddito complessivo.

Ai sensi della disposizione appena richiamata, il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRAP, trattandosi di contributo correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini dell'imposta in argomento; del medesimo credito, inoltre, non dovrà tenersi conto ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del TUIR, riguardante la deducibilità degli interessi passivi.

Accertamento di violazioni non formali e revoca del credito d'imposta.

Le agevolazioni fruite sono revocate qualora siano definitivamente accertate violazioni non formali, commesse nel periodo di fruizione dell'agevolazione, relative:

per ognuna delle quali siano state irrogate sanzioni di importo superiore a Lire 5.000.000.

Le agevolazioni in argomento sono, ugualmente, revocate a seguito della emanazione di provvedimenti definitivi per condotta antisindacale posta in essere dal datore stesso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970.

Si ricorda che la revoca comporta il recupero delle imposte o dei contributi compensati con la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Art. 8 - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

L'articolo 8 della legge finanziaria per il 2001 prevede un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione a fronte di nuovi investimenti delle imprese localizzate nelle aree svantaggiate.

Soggetti beneficiari.

Destinatari del beneficio sono tutti i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centro - Nord. Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Sono esclusi dall'agevolazione in argomento gli enti non commerciali, ancorché gli stessi svolgano attività commerciale.

Decorrenza.

L'agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

Per i soggetti IRPEG non aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, sono agevolabili solo i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in commento (1.1.2001) o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

Misura dell'agevolazione.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, commisurato al costo dei nuovi investimenti acquisiti, applicato nei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee; in particolare, il credito di imposta è determinato in relazione alle varie aree e alle caratteristiche dimensionali delle imprese che attuano gli investimenti e varia da un minimo del 15 per cento ed un massimo del 60 per cento dell'investimento, in relazione alla dimensione dell'impresa e dell'area in cui l'investimento stesso viene realizzato.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. Pertanto, non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.

Oggetto dell'agevolazione.

Sono agevolabili, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, (articoli 67 e 68 del TUIR) compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria.

I beni strumentali devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o strutture che vengono impiantate nelle aree territoriali svantaggiate.

Il beneficio fiscale è subordinato, pertanto, all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR, indipendentemente dall'entrata in funzione del medesimo.

L’agevolazione in parola riguarda non soltanto l'acquisto di beni strumentali, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario.

Il comma 7 dell'articolo in commento prevede la decadenza dal credito d'imposta, nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.

Sono esclusi dall’agevolazione:

Gli investimenti sono agevolabili per la parte del loro costo complessivo eccedente:

Ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento a decorrere dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

In ogni caso non vanno dedotti dall'ammontare degli investimenti agevolabili gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

Per gli investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Perché il contratto di locazione sia agevolabile lo stesso deve contenere la clausola di riscatto.

Qualora gli investimenti in argomento siano effettuati da soggetti di nuova costituzione, l'intero importo dei costi sostenuti per l'investimento sarà agevolato.

Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

Utilizzo del credito d'imposta.

Il comma 5 dell'art. 8 dispone che il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del D.lgs. n. 241/97, ai fini del pagamento sia delle imposte (Dirette, IVA e IRAP) sia dei Contributi Previdenziali e assicurativi e non può essere chiesto a rimborso.

Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR.

Si perde il diritto al credito d’imposta, nel caso in cui:

Se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'acquisto del bene nuovo costituisce rimpiazzo e non può essere oggetto di agevolazione; in tal caso il beneficio viene meno nella misura in cui il costo non ammortizzato del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene. Il minore credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi.

Controlli.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, verranno dettate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dell'agevolazione in esame.

Art. 9 - Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale dal 2002.

L’art.9 della finanziaria dà attuazione alla delega (all’art. 2, comma 1, lett. b), punto 2 della legge 13 maggio 1999 n. 133, "modifiche alla disciplina del reddito d'impresa") con la quale sono state previsti nuovi criteri per determinare il regime fiscale di imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, con tassazione del reddito d'impresa ad imposta proporzionale (aliquota fissa e non progressiva).

In pratica, l'impresa individuale o la società di persone, viene considerata come soggetto autonomo rispetto all'imprenditore ed al singolo socio. I quali saranno tassati a seconda della distribuzione degli utili prodotti dall’impresa e non come finora avveniva indipendentemente dalla distribuzione di utili.

La disposizione è facoltativa e consente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria (comprese le imprese familiari) alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, di escludere dal reddito complessivo (personale del titolare o del socio) il reddito prodotto nell'esercizio d'impresa.

La separazione del reddito prodotto dall’impresa, comporta che il reddito d'impresa viene tassato assoggettandolo ad imposta proporzionale applicando lo stesso regime previsto per le società di capitali.

I redditi "corrisposti" dall'impresa, al titolare, ai collaboratori familiari ed ai soci (nell'ipotesi di società di persone) costituiranno redditi di capitale e saranno quindi tassati in capo al titolare o socio, secondo le ordinarie modalità di tassazione e quindi con le aliquote progressive IRPEF nel periodo d'imposta in cui sono pagati.

Considerato però che l’impresa individuale o la società di persone ha già scontato una tassazione ad aliquota fissa sugli importi distribuiti al titolare o al socio, a questi ultimi spetterà un credito di imposta pari all’importo delle tasse già pagate dall’impresa sugli utili distribuiti.

Per le società di persone e le imprese familiari viene quindi meno il principio di tassazione per trasparenza previsto dal comma 1 dell'art. 5 del TUIR, in base a detto principio i redditi prodotti dalla società o dall'impresa familiare sono attribuiti ai soci o collaboratori indipendentemente dalla loro percezione.

Riepilogando avremo:

La nuova impostazione fiscale comporta l'assoggettamento in via definitiva ad aliquota proporzionale anche delle mere variazioni fiscali in aumento dell'utile.

Il nuovo regime si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al primo gennaio 2001 e dunque a partire dal 2002.

L'imposizione separata per l'imprenditore individuale.

Il comma 2 dello stesso art. 9, inoltre, specifica che anche alle imprese che optano per questo regime d'imposta, è applicabile la normativa agevolativa della cd. Dual Income Tax (D.I.T.) prevista per le società di capitali ed enti commerciali.

In particolare le imprese che opteranno per il regime in esame dovranno determinare il reddito d'impresa assoggettabile ad aliquota del 19 per cento secondo i criteri disposti dall'art. 1 del D.lgs. n. 466 del 1997 e non secondo i criteri del successivo art. 5, ossia prendendo a riferimento non l'intero patrimonio netto dell'impresa, bensì la variazione in aumento del capitale investito.

Naturalmente detta variazione, che costituisce il parametro di commisurazione del reddito agevolabile ai fini DIT, andrà computata avendo riguardo agli incrementi e alle riduzioni di patrimonio verificatesi a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, ovvero, se successivo, a decorrere dall'esercizio nel quale sorge l'obbligo per la tenuta della contabilità ordinaria. L'imposta va determinata applicando le disposizioni previste dall'art. 92 del TUIR, relative al credito d'imposta sugli utili di partecipazione e al credito per le imposte pagate all'estero.

Determinazione dell'imposta.

Tenuto conto che il nuovo regime fiscale, decorre dal periodo d'imposta 2002, per detto l'esercizio l'aliquota applicabile sarà pari al 36%, ridotta al 35% a partire dall'esercizio 2003.

L'imposta applicata sul reddito d'impresa, col nuovo criterio è autonoma rispetto all'imposta personale del soggetto che esercita l'impresa, anche ai fini dei versamenti.

Il comma 5 prevede che il regime fiscale in commento è facoltativo, per applicarlo il contribuente deve esercitare una apposita opzione in sede di dichiarazione dei redditi.

L'opzione, o la revoca, avranno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ove la stessa viene esercitata.

I prelievi a titolo di acconto di utili del periodo d'imposta in corso.

Il comma 8 introduce delle presunzioni per cui si considerano, come prelievi di utili dell'esercizio in corso, le somme prelevate dall'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta.

Nel caso in cui l'importo prelevato ecceda l'utile dell'esercizio, la differenza si considera prelevata dagli utili degli esercizi precedenti nei quali è stato applicato il particolare regime in esame.

Nel caso in cui le somme prelevate eccedano gli utili degli esercizi precedenti l'eccedenza è considerata restituzione delle poste di Patrimonio Netto Iniziale.

Se le somme prelevate eccedono anche l'intero Patrimonio Netto Iniziale (secondo il ministero) l'eccedenza è considerata prelievo di utili dei periodi d'imposta successivi e come tale sarà assoggettata a tassazione in tali periodi d'imposta. In ogni caso si sconsiglia un prelievo eccedente il patrimonio.

In caso di revoca del regime in esame, gli utili realizzati nei periodi d'imposta cui è stato applicato il regime stesso si considerano prelevati al termine dell'ultimo periodo d'imposta in cui si applica il regime stesso e come tali devono essere assoggettati a tassazione in capo al percipiente con riconoscimento, ove ne ricorrano i presupposti, del relativo credito d'imposta.

Imprese familiari.

Il comma 10 dell'art. 9 regola il nuovo criterio di tassazione del reddito d'impresa in capo alle imprese familiari, con particolare riferimento alle disposizioni relative agli utili prelevati dal patrimonio dell'impresa.

In particolare, dovranno essere memorizzate, in ciascun esercizio, le quote di partecipazione agli utili così come risultanti dall'attestazione che l’imprenditore rilascia al collaboratore (art. 5, c. TUIR). Ciò è necessario perché per le imprese familiari non sussistono percentuali prestabilite di partecipazione agli utili come nelle società di persone. Dette percentuali, infatti, possono variare nei periodi d'imposta a seconda del lavoro prestato in maniera continuativa e prevalente nell'impresa da ogni singolo collaboratore.

Pertanto, in dichiarazione si dovranno indicare le quote di utile a ciascuno attribuibili, e i prelievi effettuati.

Qualora qualcuno dei partecipanti effettui dei prelievi di utili, la corrispondente quota spettante agli altri collaboratori o all'imprenditore non ancora prelevata, dovrà essere evidenziata - e in assenza di una formale delibera di distribuzione - come debito dell'impresa.

Accertamento.

L'eventuale maggior reddito accertato viene imputato all’impresa/contribuente ed assoggettata all'imposta da questa dovuta.

L'impresa individuale e la società di persone che optano per il regime in esame, infatti, acquisiscono autonoma soggettività passiva tributaria anche ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa.

Decorrenza.

Le disposizioni in esame entrano in vigore a partire a partire dal periodo d'imposta che ha inizio dal 1 gennaio 2002, con opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2001.

Art. 10 - Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi.

L'articolo 10, dispone la soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi, a decorrere quindi dal 2001, gli autoscafi non sono più soggetti alle tasse automobilistiche previste dal testo unico approvato con DPR. n. 39 del 1953.

Art. 11 - Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

Alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché la pesca nelle acque interne e lagunari l'art. 11 estende in misura ridotta i benefici fiscali e contributivi, previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, a favore degli armatori che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito dall'art. 1 dello stesso provvedimento.

Con riferimento ai benefici fiscali, si precisa che:

Circa i benefici contributivi è previsto l’esonero dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 6 DL. 457/97)

Le agevolazioni di cui trattasi sono applicabili per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Art. 12 Trattamento fiscale degli avanzi di gestione dei consorzi.

Non commentato

Art. 13 - Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

L'art. 13 introduce un particolare regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, allo scopo di incentivare l'intraprendenza economica delle persone fisiche, sostenendone lo sforzo nei primi anni di attività, normalmente caratterizzati da ingenti costi iniziali e da un ridotto volume di affari.

Soggetti interessati.

Possono usufruire delle agevolazioni in argomento:

Non possono, pertanto, optare per il regime agevolato in questione le società e le associazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 del TUIR.

L’eventuale fruizione del regime forfetario di determinazione dell'IVA e delle imposte sui redditi di cui all'art. 3, commi da 172 a 184, della legge n. 662/96, non è compatibile in quanto alternativo al presente regime agevolato.

Agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni si possono così riassumere:

Imposte dirette

Iva

Irap

Obblighi contabili esonero da

Iva esonero da

Un'imposta sostitutiva IRPEF del 10%

Imposizione normale

Imposizione normale

Registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e IVA

Liquidazione e di versamento periodici ai fini IVA previsti dal DPR 23 marzo 1998, n. 100.

Considerato che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Permangono comunque a carico dei predetti soggetti gli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico della documentazione emessa e ricevuta, ai sensi dell'art. 22 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Condizioni.

Le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo per accedere al nuovo regime sono le seguenti:

  1. 60 milioni di lire per l’attività professionale o artistica e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  2. 120 milioni di lire per le imprese esercenti altre attività;

Durata del regime agevolato.

Il regime agevolato si applica al periodo d'imposta d'inizio dell’attività e ai due successivi.

Decadenza dall'agevolazione.

Durante il primo triennio di attività, il regime cessa di avere efficacia:

Assistenza fiscale.

I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire del regime agevolato possono farsi assistere dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Qualora i contribuenti decidano di avvalersi del predetto tutoraggio, dovranno dotarsi di un'apparecchiatura informatica corredata da accessori idonei alla connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta.

Il comma 5, prevede un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, pari al 40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature informatiche, entro l’importo massimo di lire 600.000.

Rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva.

L'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo che costituisce base imponibile dell'imposta sostitutiva, ancorché non concorrente alla formazione del reddito complessivo IRPEF, dovrà essere tenuto in considerazione ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, come pure ai fini delle detrazioni previste dall'art. 12, comma 3, del TUIR.

Art. 14 - Regime fiscale delle attività marginali.

L'articolo 14 introduce alcune agevolazioni fiscali a regime per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente ricavi o compensi non superiori al limite stabilito in appositi decreti ministeriali e comunque non superiori a 50 milioni di lire.

I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del regime agevolato devono intendersi quelli minimi di riferimento derivanti dall'applicazione del software GERICO, tenendo conto di eventuali situazioni di marginalità che caratterizzano il contribuente anche in riferimento agli indici di coerenza economica. A tal fine l'amministrazione potrà apportare al software GERICO (che determina il reddito da studi di settore) modifiche per determinare ricavi e compensi congrui inferiori a quelli da considerare per contribuenti che non operino in condizioni di marginalità.

Agevolazioni fiscali.

L'agevolazione consiste nella tassazione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa delle attività marginali con un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 15 per cento.

Il reddito sul quale va applicata l'imposta sostitutiva si determina tenendo conto dei ricavi calcolati in base all'applicazione degli studi di settore, nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi degli articoli 50 e 79 del TUIR.

Considerato che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva, e che quindi non partecipa alla formazione del reddito imponibile IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovrà tuttavia essere tenuto in considerazione ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, come pure ai fini delle detrazioni previste dall'art. 12, comma 3, del TUIR.

Restano, immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA ed IRAP.

Per poter fruire dell'agevolazione in esame, il contribuente deve presentare un'apposita domanda all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente in ragione del proprio domicilio fiscale, entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale decide di avvalersi del predetto regime. Per il solo anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

Per rinunciare al regime agevolato, è parimenti sufficiente inviare una semplice comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il mese di gennaio dell'anno per il quale non si intende più fruire del regime in parola.

Semplificazioni contabili

I soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato, oltre a beneficiare dell'imposta sostitutiva del 15%, non sono tenuti agli obblighi:

Restano fermi gli obblighi di emissione delle fatture e di certificazione dei corrispettivi, se prescritti, nonché l'obbligo di conservazione dei documenti contabili ricevuti ed emessi.

Ambito soggettivo

Destinatari delle agevolazioni in argomento sono esclusivamente:

Non possono, optare per il regime agevolato in questione:

  1. le società e le associazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 del TUIR;
  2. le persone fisiche esercenti impresa ovvero arti o professioni che applicano l'IVA e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dell'art. 3, commi da 172 a 184 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Condizioni

Il regime agevolato è applicabile purché ricorrano le seguenti condizioni:

Per ricavi e compensi s'intendono quelli minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni già a decorrere dal periodo di imposta 2001, considerata la necessità di individuare immediatamente il presupposto di marginalità dei ricavi e dei compensi di riferimento, questi ultimi rileveranno secondo l'ammontare conseguito nell'anno 2000, senza necessità di procedere ad una preventiva valutazione di congruità' dei medesimi.

Durata del regime agevolato.

Il regime agevolato ha una durata a tempo indeterminato. Una volta effettuata l'opzione per tale regime, questa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, senza necessita' di ulteriori manifestazioni di volontà.

Decadenza dall'agevolazione.

Ai sensi del comma 5 il regime agevolato cessa di avere efficacia:

Assistenza fiscale.

Anche per il regime in esame, il comma 7 prevede che i soggetti interessati possano avvalersi dell’assistenza dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale, che presterà assistenza nell'espletamento degli adempimenti formali (compilazione della dichiarazione unificata, liquidazione dei tributi, ecc.). i contribuenti si devono dotare di computer e modem.

Credito di imposta.

Il comma 8 prevede un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori sopra richiamati, per un importo massimo di lire 600.000.

Disposizioni attuative.

Con appositi regolamenti del Ministero delle finanze saranno stabiliti:

Art. 15 - Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani.

Non commentato

Art. 16 - Disposizioni in materia di base imponibile IRAP.

L'articolo 16 detta diverse disposizioni in materia di determinazione della base imponibile dell'IRAP, apportando le seguenti modifiche al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:

 

Base imponibile IRAP

Deduzione forfetaria dalla base imponibile

Fino a 350.000.000

lire 10.000.000

Oltre 350.000.000, fino a 350.100.000

lire 7.500.000

Oltre 350.100.000, fino a 350.200.000

lire 5.000.000

Oltre 350.200.000, fino a 350.300.000

lire 2.500.000

I soggetti che esercitano la loro attività nel territorio di più regioni applicano le deduzioni prima della ripartizione della produzione netta su base regionale.

Art. 17 - Interpretazione autentica dell'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi.

L’articolo 17 interpreta il disposto dell'art. 26 del D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e dell'art. 11 comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, statuendo che la soppressione delle clausole di mutualità contenute nello statuto delle cooperative comporta l'obbligo di devolvere il "patrimonio effettivo in essere", dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi maturati, ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 comma 5 della legge 59 del 1992. Il medesimo obbligo ricorre nel caso di trasformazioni o fusioni di cooperative da cui derivi la decadenza dai benefici fiscali per esse previsti.

Il Ministero delle Finanze aveva già precisato che la perdita dei requisiti di mutualità equivale allo scioglimento dell'ente ai fini dell'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, da determinarsi, quest'ultimo, sulla base del suo "valore reale" e non del "mero valore contabile".

Art. 18 - Modifica ai versamenti ICI.

Se l’ICI era complicata adesso tale complicazione è elevata all’ennesima potenza, se finora infatti pur nella difficoltà di reperire le aliquote dei vari comuni, una volta calcolata la prima rata, automaticamente (salvo variazioni) si determinava anche l’importo del saldo annuale, ora probabilmente a dicembre si dovranno ricalcolare i versamenti a saldo, si prevede infatti che:

Oggetto

Descrizione

Prima rata ICI versamento

Entro il 30 giugno in misura pari al 50% dell’imposta dovuta

Calcolo imposta prima rata

Si calcola con le aliquote e le detrazioni previste per l’anno precedente, non più quello in corso.

Seconda rata a saldo

Va versata dal 1 al 20 dicembre

Calcolo seconda rata

Si calcola l’imposta per l’intero anno e si determina il conguaglio rispetto alla prima rata.

Altre novità riguardano:

Art. 19 - Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale.

Nel caso di multiproprietà il pagamento ICI deve essere fatto dall’amministratore del condominio o della comunione, con ripartizione fra i vari titolari del diritto.

Art. 20 - Semplificazioni per l'INVIM decennale,

La norma riguarda gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di enfiteusi dalle società di ogni tipo e oggetto e dagli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché a tutti gli altri soggetti individuati al primo comma dell'art. 3 del DPR. 26 ottobre 1972, n. 643, per i quali il decennio si compie tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2002.

In sostituzione dell’INVIM decennale, il contribuente può corrispondere, entro il 30 marzo 2001, una imposta sostitutiva nella misura dello 0,10 per cento del valore degli immobili stessi, determinato con l'applicazione alle rendite catastali riferite al 31 dicembre 1992 dei moltiplicatori. Tali moltiplicatori sono di 75 per i terreni, esclusi quelli che hanno destinazione edificatoria, e di 100 per i fabbricati, ad eccezione di quelli classificati catastalmente nelle categorie A/10 e C/1 per i quali la misura del moltiplicatore è pari, rispettivamente, a 50 e a 34; per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E il moltiplicatore è pari, rispettivamente, a 50 e 34.

Per i terreni suscettibili di destinazione edificatoria si deve far riferimento al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'INVIM applicata in occasione del trasferimento con il quale è stato acquistato l'immobile (art. 2 del DPR. n. 643 del 1972) ovvero del compimento del precedente decennio (art. 3 del DPR n. 643 del 1972).

Infine, la base imponibile per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è pari al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta straordinaria.

Per gli stessi è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'art. 18, comma 6, del già citato DPR n. 643 del 1972 (INVIM decennale).

Con decreto del Ministero delle finanze saranno individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione INVIM di cui all'art. 18 del DPR n. 643 del 1972 nonché le disposizioni necessarie per l’esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva, termini e modalità per il versamento, ecc..

Artt. Da 21 a 29 - Accise, agevolazioni su gasolio per autotrazione; Agevolazioni su gasolio e GPL per zone montane; Energia elettrica e geotermica.

Non commentati

Artt. 30 e 31 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Disciplina applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.

E’ modificato l'art. 10, n. 6), del testo IVA inserendo nella previsione di operazione esente anche le operazioni relative all'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato, al CONI ed all'UNIRE, comprese quelle relative alla raccolta delle giocate.

Si abroga il settimo comma dell'art. 74, che prevedeva un particolare regime di esenzione dall'IVA per l'esercizio dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici soggetti all'Imposta Unica.

A seguito delle modifiche normative in commento anche tali concorsi pronostici sono disciplinati dall'art. 10, n. 6), e, quindi esenti da IVA senza diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti.

L'esenzione, riguarda le sole operazioni relative all'esercizio del concorso pronostico e non anche quelle relative alla organizzazione (ossia quelle di acquisto), non previste dalla disposizione esentativa. Queste ultime restano assoggettate alle regole ordinarie di applicazione del tributo.

Per quanto riguarda il concorso pronostici ENALOTTO, che non essendo soggetto all'Imposta Unica non era riconducibile nell'ambito del regime speciale previsto dal citato art. 74, settimo comma, le relative operazioni di gestione, secondo il ministero, dovevano già ritenersi esenti dall'applicazione dell'IVA anche se non espressamente detto nella precedente formulazione dell'art. 10, n. 6). Le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria, pertanto, rispetto a tali operazioni non producono effetti innovativi, ma hanno una valenza puramente ricognitiva.

Regime di esenzione applicabile ai prodotti della pesca

L'articolo 30, comma 1, lett. b), esenta dall'applicazione dell'IVA le importazioni, effettuate nei porti dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.

L’esenzione in argomento è contenute nell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972 al numero 27-sexies).

Aliquota del 10% applicabile ai settori ad alta intensità di manodopera

L'articolo 30, comma 3, proroga al 31 dicembre 2001 le disposizioni di aliquote IVA ridotte per settori ad alta intensità di lavoro. Anche per l'anno 2001, pertanto, si rende applicabile l'aliquota del 10 per cento alle prestazioni di alle prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, di assistenza domiciliare, rese da società, imprese individuali, e da enti privati non aventi finalità di assistenza sociale, in favore di minori e di particolari categorie di soggetti adulti (anziani ed inabili adulti, soggetti affetti da disturbi psichici mentali, tossico dipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici).

Indetraibilità dell'imposta pagata sull'acquisto di autoveicoli.

E’ prorogato al 31 dicembre 2001 e modificato il regime di indetraibilità IVA (art. 19-bis 1, lett. c), del DPR. 633/72) sull’acquisto e l'importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli e dei relativi componenti e ricambi, nonché per le prestazioni di servizi di noleggio, locazione finanziaria e per quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi.

Come noto fino al 31.12.2000 per l’acquisto e l'importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli e dei relativi componenti e ricambi, nonché per le prestazioni di servizi di noleggio, locazione finanziaria e per quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi l’IVA non era detraibile, salvo i casi in cui i citati veicoli sono oggetto dell’attività propria dell'impresa (auto di chi la noleggia), sono mezzi adibiti ad uso pubblico o posseduti da agenti o rappresentanti di commercio.

La nuova disposizione ha rimodulato la misura della detrazione IVA prevedendo:

Descrizione

% di indetraibilità dell’IVA

Acquisto, importazione e acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di ciclomotori, di motocicli e fino a 350 cc. di autovetture ed autoveicoli

90 per cento

Acquisto, importazione e acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli senza combustione interna (elettrici).

50 per cento

Acquisto di pezzi di ricambio, prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli sopraindicati, acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli in questione

100 per cento

La parziale detrazione, all'atto dell'acquisto dei veicoli, comporta che la successiva vendita, a differenza di quanto avveniva nella vigenza delle precedenti disposizioni, non può essere effettuata in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 10, n. 27) quinquies, del DPR n. 633 del 1972 in quanto lo stesso prevede come esenti le sole cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza aver detratto, neppure in parte, la relativa imposta.

Per le cessioni di veicoli per i quali sia stata operata la detrazione in base alle nuove percentuali di indetraibilità, l'IVA deve essere applicata sulla parte di base imponibile corrispondente alla percentuale della detrazione operata. Per tali cessioni quindi la base imponibile deve essere assunta al 10 per cento del relativo ammontare ovvero al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsione non a combustione interna.

Quindi ipotizzando la vendita di un’auto per lire 10.200.000 acquista con I.V.A. detraibile per 1/10, avremo:

Descrizione

Importo

IVA

Parte imponibile al 20%

1.000.000

200.000

Parte esclusa

9.000.000

Operazione Fuori campo IVA

Totale Fattura

10.200.000

Rivendita dell’auto usata.

La rivendita delle auto usate, in base alla precedente disciplina, era assoggettata al regime del margine, mentre l'indetraibilità totale dell'IVA relativa agli autoveicoli comportava nella successiva rivendita una cessione esente da imposta ai sensi dell'art. 10, n. 27 quinquies del DPR. n. 633 e che il rivenditore, in base ai principi dello speciale regime IVA "del margine", applicasse alla successiva rivendita tale particolare regime.

Si prevede ora, che i rivenditori di veicoli usati, ai quali sia stata addebitata, in sede di acquisto dei veicoli da rivendere, l'IVA calcolata sul 10 per cento o sul 50 per cento, applichino il regime IVA del margine, previsto per i rivenditori di beni usati.

Quindi, il rivenditore dei beni usati non potrà detrarsi l’IVA addebitatagli e, al momento della rivendita applicherà l'IVA sul solo margine realizzato, consistente nella differenza tra i costi di acquisto, comprensivi di IVA, ed il prezzo di rivendita praticato.

Ipotizzando la rivendita dell’auto di cui all’esempio precedente acquistata per lire 10.200.000 e rivenduta per lire 11.400.000 avremo in fase d’acquisto l’IVA pari a 200.000 indetraibile e alla rivendita un margine di lire 1.200.000 (11.400.000 – 10.200.000) dal quale scorporare l’IVA.

Nulla vieta alle aziende che rivendono un autoveicolo acquistato usato di non applicare il regime del margine ma di applicare l’imposta sull’intera operazione.

Modifica alle norme sulla indetraibilità dell’IVA su alcuni impianti di telefonia fissa e alle spese di rappresentanza.

Il comma 1, lett. a), dell'art. 31, modifica la detraibilità I.V.A. su apparecchiature telefoniche e spese di rappresentanza.

La nuova situazione è la seguente:

Descrizione

Misura della detrazione I.V.A.

 

Al 31.12.2000

Dal 1.1.2001

Telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative) acquisto, importazione, e prestazioni di servizi e spese di gestione.

50%

100% installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto

50% altre imprese

Spese di rappresentanza

Indetraibili

100% su acquisti di beni di costo unitario non superiore a lire 50.000

Indetraibile se di costo superiore a 50.000 lire

Il Ministero precisa che le spese di rappresentanza di modico valore consentono la detrazione IVA anche se producono cessioni gratuite.

Modifiche al settore dei rottami.

La disposizione in esame ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del particolare regime IVA previsto dall'art. 74, nono comma, per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi, consistente nella effettuazione delle cessioni dei suddetti beni senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione.

Ai beni, espressamente richiamati nell'art. 74, nono comma, vengono aggiunti il filo di rame con diametro superiore ai 6 millimetri, il filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri ed il filo di leghe di alluminio con diametro superiore a sette millimetri.

Rimborsi di imposte nelle procedure di fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

I rimborsi di eccedenze di imposte detraibili, richiesti ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 633 del 1972, possono essere effettuati nei confronti di soggetti sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa in assenza del rilascio della apposita garanzia prevista dall'art. 38-bis del DPR n. 633.

L'esonero dalla prestazione delle garanzie opera sia per i rimborsi non ancora liquidati alla data di apertura del fallimento o di inizio della liquidazione coatta amministrativa, sia per quelli successivamente presentati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

Aliquota 4% alle cessioni di prodotti editoriali per soggetti non vedenti.

L'articolo 31, comma 1, lettera d), n. 1 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle cessioni, tra l'altro, di giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, inserendo tra i prodotti editoriali soggetti alla aliquota ridotta anche quelli realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

Le cessioni di tali beni, erano già soggette alla aliquota del 4%, se effettuate direttamente nei confronti di soggetti aventi menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva e del linguaggio.

Con la nuova disposizione, l'aliquota del 4% si applica anche alle cessioni di tali beni anche se non acquistati direttamente dai soggetti non vedenti o ipovedenti purché siano destinati ad essere utilizzati dai medesimi.

Il n. 2 della disposizione in esame, estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, prevista per le prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali anche alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

Proroga regime speciale IVA in agricoltura.

Le disposizioni concernenti l'applicazione dell'IVA al settore agricolo restano invariate per l'anno 2001, viene quindi concesso anche per l'anno 2001 ai produttori agricoltori con volume d'affari superiore a 40 milioni di lire di applicare il regime IVA speciale per l'agricoltura.

E' inoltre posticipato al 31 dicembre del 2001 il termine a partire dal quale le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola devono essere in ogni caso unitariamente considerate, quindi per la stessa azienda non più attività in regime normale e attività in regime speciale.

Liquidazioni e versamenti da parte di contribuenti minori. Interessi all’1%.

L'articolo 31, comma 3, riduce, dall'1,50 per cento all'1 per cento, la misura degli interessi che i contribuenti minori (trimestrali) devono corrispondere a titolo di maggiore imposta dovuta sui versamenti I.V.A. infrannuali.

Come noto l’obbligo riguarda i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire se imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e esercenti arti e professioni, o di lire un miliardo se imprese aventi per oggetto altre attività, e che abbiano optato per la liquidazione trimestrale dell’IVA.

La nuova misura degli interessi decorre dal primo gennaio 2001 per cui gli interessi si renderanno applicabili nella misura dell'1% fin dal versamento relativo all'imposta dovuta per il quarto trimestre dell'anno 2000, da effettuare entro il 16 marzo del 2001.

Art. 32 - Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche

In particolare, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, dovranno essere disciplinate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi delle società in oggetto.

Il successivo art. 33, comma 11, apporta una agevolazione per i soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le associazioni di promozione sociale, introducendo l’esonero di utilizzo degli apparecchi misuratori fiscali di cui al decreto 13 luglio 2000.

Il nuovo comma 3-bis del citato art. 6 del DPR n. 640 del 1972 dispone, che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e le associazioni di promozione sociale, per le attività di intrattenimento organizzate a favore dei soci, non sono tenuti ad emettere titoli di accesso al fine della certificazione dei corrispettivi.

Art. 33 - Disposizioni in materia di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative.

Imposta di registro sui provvedimenti della giurisdizione amministrativa.

L'articolo 33, al comma 1, modifica l'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Più precisamente, è stato introdotto il comma 1-bis che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento per gli atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali.

La previsione in esame ha carattere innovativo e, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 in commento, si applica a decorrere dal 1 marzo 2001, cioè agli atti dell’autorità giudiziaria amministrativa pubblicati o emanati da tale data.

Trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

L'articolo. 33, comma 3, introduce un regime agevolato per i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati, ai sensi della normativa statale o regionale, per i quali a particolari condizioni, si rende applicabile l'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Disposizioni agevolative in favore delle associazioni pro-loco.

L'articolo. 33, comma 5, ha esteso alle associazioni pro-loco le disposizioni agevolative già previste in favore esclusivamente delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Agevolazione c. d. "Prima casa".

L'articolo. 33 comma 12, interviene nella nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, uno dei requisiti per godere dell'agevolazione c.d. "prima casa" è che l'immobile da acquistare sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca la propria residenza ora entro diciotto mesi, anziché entro un anno come precedentemente previsto.

Atti e documenti esenti dall'imposta di bollo.

L'articolo 33, al comma 4, estende alle banche l'esenzione in precedenza stabilita esclusivamente per le ricevute ed altri documenti relativi ai conti correnti postali diversi da quelli assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 13 comma 2 bis della tariffa annessa al citato DPR 642 del 1972.

L'articolo 8-bis introduce una ulteriore esenzione nella tabella, allegato B, per i certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

L'articolo 13-bis, infine, dispone l'esenzione per il contrassegno invalidi, rilasciato a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti.

Art. 34 - Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti.

L'articolo 34 introduce alcune disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti.

Il comma 1, a far data dal 1 gennaio 2001, eleva da 500 milioni a 1 miliardo di lire, per ciascun anno solare, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Il comma 2 stabilisce che le istanze di rimborso presentate entro il 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

Il comma 3 aggiunge all'art. 3, secondo comma, del DPR. n. 602/73, la lettera h-bis). Pertanto, sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anche le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".

Il comma 4 stabilisce che si applica solamente la sanzione nella misura ridotta (un ottavo del minimo) nei casi in cui le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, non siano state operate ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini previsti.

La predetta sanzione si applica, però, a condizione che la violazione non sia stata contestata e che siano stati fatti i versamenti maggiorati di interessi legali sia stata pagata la relativa sanzione.

Il comma 5 modifica l'art. 37, primo comma, del DPR. n. 602/73 pertanto ora il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può presentare ricorso per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi, in luogo del termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 del codice civile.

Il comma 6 modifica l'art. 38, secondo comma, del DPR. n. 602, eleva, anche per il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta il termine entro il quale presentare l'istanza di rimborso delle ritenute che passa da 18 a 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, in armonia alla modifica apportata nel 1999 con la quale il predetto termine era stato elevato a quarantotto mesi per il soggetto che ha effettuato il versamento diretto.

Art. 35 - Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali.

Art. 36 - Riscossione dei tributi da regioni e comuni.

Art. 37 - Modifiche al Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Art. 38 39 - Nulla osta dell’Amministrazione Finanziaria su apparecchi da divertimento.

Art. 40 - Capitale della società di gestione casa da gioco di Campione d’Italia.

Art. 41 - Enalotto e Lotto.

Non commentati

Art. 42 - Controlli dell’Amministrazione Finanziaria.

Dal 2002 sarà esercitato un controllo sostanziale e sistematico sui contribuenti, come di seguito indicato:

Contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi

Cadenza dei controlli

Da 10 miliardi di lire

Almeno ogni 2 anni

Da 50 miliardi di lire

Almeno ogni 4 anni

Capo IX - Disposizioni in materia di vendite di immobili e di alloggi artt. Da 43 a 47.

Capo X - Altre disposizioni in materia di entrata, Capo XI - Oneri di personale artt. Da 48 a 51.

Capo XII - Spese delle amministrazioni pubbliche Artt. da 52 a 67.

Non commentati

Art. 68 - CFL e fiscalizzazione, mobilità e sgravi INAIL.

Il comma 5 dell’art. 68 pone fine ad una diatriba che dura dal 1984 stabilendo definitivamente l’incumulabilità dei benefici contributivi derivanti dal contratto di formazione e lavoro con i benefici derivanti dalla legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il comma 6 del medesimo articolo definisce un altro dubbio sorto con la legge n. 223/1991 sulla mobilità.

È noto infatti che i lavoratori assunti dalle liste di mobilità portano notevoli sgravi contributivi alle ditte che li assumono.

La nuova disposizione chiarisce che tali benefici, qualora si riferiscano all’ipotesi prevista dall’art. 8 c. 2 della citata legge (assunzione a tempo determinato) non si applicano ai premi dovuti all’INAIL.

Art. 69 e 70 - Disposizioni relative al sistema pensionistico.

Non commentati

Art. 71 Totalizzazione

La norma si riferisce a tutti i lavoratori, con contributi versati in diverse gestioni pensionistiche obbligatorie, i quali non hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione in nessuna delle casse.

Questi potranno avvalersi del cumulo dei periodi assicurativi risultanti nelle diverse gestioni, per l’ottenimento della sola pensione di vecchiaia o di inabilità.

Verificato il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi, considerando i contributi risultanti in tutte le casse, ogni gestione liquiderà la quota di propria competenza; la gestione che erogherà la quota maggiore, si farà carico dell’eventuale integrazione al minimo.

Art. 72 - Cumulo pensione reddito.

Cambiano, dal 2001, le disposizioni sul cumulo della pensione con il solo reddito derivante da lavoro autonomo.

Le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, sono interamente cumulabili con il reddito di lavoro autonomo anche se liquidate prima del 2001.

Per quanto riguarda invece le pensioni di anzianità, invalidità, e gli assegni diretti di invalidità, è cumulabile, con il reddito da lavoro autonomo, il 70% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo; la trattenuta non può comunque superare il 30% delle pensioni.

Alle pensioni liquidate prima del 2001 è applicabile il precedente regime ove sia più favorevole.

Art. 73 - Revisione delle norme sul cumulo tra rendita INAIL e reversibilità INPS e art. - 74 Previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

Non commentati.

Art. 75 - Incentivi per l’occupazione di lavoratori anziani.

L’art. 75 introduce un concetto innovativo nel panorama del lavoro e delle assicurazioni sociali.

A decorre dal 1 aprile 2001, i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità, possono posticipare il pensionamento continuando a lavorare e facendo venir meno l’obbligo del versamento dei contributi al fondo previdenza.

Il lavoratore dovrà:

Tale facoltà è esercitabile, successivamente al primo periodo, per ulteriori periodi anche di durata inferiore.

Successivamente a tale periodo, il lavoratore potrà andare in pensione ricevendo l’importo cui avrebbe avuto diritto al momento di maturazione dei requisiti, ovviamente rivalutato alla data dell’effettivo pensionamento.

In sostanza tale meccanismo esonera il datore di lavoro dal versamento dei contributi al fondo previdenza pari al 32,70% della retribuzione (di cui il 23,81% a carico della ditta e l’8,89% a carico del lavoratore).

Il comma 5 dell’articolo in esame dispone che per i lavoratori che raggiungono 40 anni di contribuzione prima del raggiungimento dei 60 anni se donna e 65 se uomo, solo il 60% dei contributi concorrerà ad incrementare la pensione mentre il rimanente 40% finanzierà le attività di assistenza agli anziani gestite dalle regioni.

Art. 76 - Previdenza giornalisti e art. 77 Gestione e bilanci degli enti previdenziali.

Non commentati

Art. 78 Interventi in materia di ammortizzatori sociali e lavori socialmente utili.

Di questo articolo vale la pena di sottolineare la proroga di alcuni ammortizzatori sociali che maggiormente interessano le aziende; più precisamente:

Art. 79 - Norme in materia di ENPALS.

Non commentato

Art. 80 - Disposizioni in materia di politiche sociali.

Il comma 2 dell’articolo 80 modifica la legge sui cosiddetti congedi parentali.

I lavoratori, genitori anche adottivi di un soggetto con handicap grave da almeno 5 anni, hanno diritto, alternativamente, alla fruizione di un congedo della durata complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa.

La norma pone un’ulteriore condizione alla fruizione del permesso: il richiedente deve rientrare tra gli aventi diritto ai congedi di cui ai commi 1, 2, 3 dell’art. 33 della l. n. 104 del 1992.

Tale condizione lascia perplessi in quanto, mentre la norma in esame non pone limiti di età del disabile per il diritto alla fruizione, i commi 1 e 2 della l. n. 104/92 sono riferiti a soggetti portatori di handicap fino ai tre anni di età.

Il permesso dovrà essere concesso entro 60 giorni dalla richiesta ed è frazionabile in più periodi.

Dopo la scomparsa dei genitori, il diritto può essere esercitato anche dai fratelli o dalle sorelle conviventi con il soggetto inabile.

Durante il congedo il lavoratore avrà diritto ad un’indennità, corrispondente all’ultima retribuzione, che il datore di lavoro anticiperà conguagliandola poi con i contributi mensili dovuti all’INPS.

Oltre all’indennità spetta al lavoratore anche il diritto alla contribuzione figurativa nel limite di lire 70.000.000 annue (limite riferito complessivamente all’importo dell’assegno e del costo relativo alla contribuzione).

Commi 3 e seguenti omissis.

Art. 81 - Interventi in materia di solidarietà sociale e art. 82 Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Capo XIV - Interventi nel settore sanitario artt. da 83 a 101.

Capo XV - Strumenti di gestione del debito pubblico e Capo XVI Disposizioni per agevolare l’innovazione artt. da 102 a 108.

Capo XVII - Interventi in materia ambientale artt. da 109 a 115.

Non commentati

Art. 116 - Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare

I primi sette commi trattano delle misure finalizzate all’emersione del lavoro nero tramite i contratti di riallineamento.

Vengono garantiti fino a cinque anni di sgravi contributivi, in misura progressivamente decrescente, alle imprese delle aree del mezzogiorno che, in forza di tali contratti, iscrivono lavoratori mai denunciati agli enti previdenziali.

I rimanenti commi dell’art. 116 modificano il sistema sanzionatorio in materia previdenziale che, ora si può configurare come segue.

TIPO DO VIOLAZIONE

SANZIONE

Omesso o ritardato pagamento di contributi o premi rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

Sanzione civile in ragione d’anno pari al tasso ufficiale di riferimento più 5,5 punti nei limiti del tetto massimo del 40% dei contributi omessi.

Evasione contributiva connessa all’omissione di denuncie e/o registrazioni obbligatorie.

Sanzione civile pari al 30% annuo nei limiti del tetto massimo del 60% dei contributi evasi.

Nel caso di denuncia spontanea entro dodici mesi dalla scadenza di pagamento, con pagamento dei contributi o premi evasi entro 30 gg. dalla denuncia, si applicano le sanzioni previste al punto 1.

In ognuno dei casi sopra esposti, al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni decorreranno gli interessi di mora nella misura stabilita annualmente dal Ministero delle finanze.

Omissione derivante da incertezze interpretative

Qualora il versamento dei contributi o premi omessi avvenga nei termini stabiliti dagli istituti, si applicano le sanzioni di cui al punto 1.

Nei casi di particolari incertezze interpretative e nei casi di crisi, ristrutturazione, riconversione aziendale

I consigli di amministrazione degli enti previdenziali, possono stabilire la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura del tasso legale.

Nel caso in cui il datore di lavoro ometta denuncie o registrazioni con il chiaro intento di evadere i contributi e da questo derivi un’evasione contributiva mensile superiore a 5 milioni e comunque non inferiore al 50% dei contributi complessivamente dovuti

Reclusione fino a due anni.

La regolarizzazione, anche rateale, estingue il reato

Sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria che comportino l’omissione totale o parziale dei contributi o premi.

Sono abolite anche le sanzioni amministrative connesse a violazioni di carattere formale di norme sul collocamento.

Per i debiti contributivi accertati al 30 settembre 2000 sono dovute le sanzioni civili nella misura prevista dalle norme previgenti; la differenza tra le vecchie sanzioni e quelle determinate in base alle nuove disposizioni, rappresenta un credito che il datore di lavoro può conguagliare ratealmente con i contributi e premi correnti, nell’arco di un anno.

I contributi previdenziali versati in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso da quello che avrebbe avuto titolo alla riscossione, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente.

L’ente che ha ricevuto il pagamento non dovuto trasferirà le partite all’ente titolare della contribuzione.

Art. 117 - Disposizioni in materia di lavoro temporaneo e Art. 118 - Interventi in materia di formazione professionale.

Non commentati

Art. 119 - Potenziamento dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale.

È opportuno sapere che il comma 1 dell’art. 119 dispone, in deroga al blocco delle assunzioni, il reclutamento di mille ispettori al fine di potenziare l’attività ispettiva con particolare riferimento all’attuazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Il comma innova inaspettatamente le norme per la tenuta dl libro matricola concedendo la possibilità dell’utilizzo di fogli mobili come avviene per i libri paga.

Bisognerà attendere comunque il decreto del Ministero del lavoro che detterà le modalità di attuazione del nuovo sistema.

Art. 120 - Riduzione degli oneri sociali

A decorrere dal mese di febbraio 2001, è riconosciuto un esonero della contribuzione per l’assegno per il nucleo familiare dello 0,8%.

Per i settori che prevedono una contribuzione inferiore allo 0,8% è riconosciuto un abbattimento ulteriore dello 0,4% sulle altre contribuzioni, ferma restando la riduzione totale massima dello 0,8%.

Capo XIX - Interventi in materia di agricoltura artt. da 121 a 130.

Capo XX - Trasporti e infrastrutture viarie; Capo XXI - Continuità territoriale con la Sicilia e Capo XXII - Riassetto idrogeologico e tutela del patrimonio storico artistico artt. da 131 a 143.

Non commentati

Capo XXIII - Investimenti pubblici e Capo XXIV - Disposizioni in settori diversi art. da 144 a 155

Cenno sull’art. 155 norme per la sostituzione della lira in euro:

Art. 156 - Efim e Art. 157 Fondi speciali e tabelle.

Non commentati

Art. 158 - Copertura finanziaria ed entrata in vigore.

La finanziaria 2001 entra in vigore il 1 gennaio 2001 mentre le disposizioni (non commentate)del comma 9 dell’art. 33 acquistano efficacia da giorno successivo a quello di pubblicazione avvenuta il 29.12.2000.

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